Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil proceedings between Kuhn Italia S.R.L. and the Italian Revenue Agency extinct. The lower court found that the case was definitively resolved under specific legislative provisions regarding the termination of litigation, leaving no room for further adjudication. Consequently, the Supreme Court upheld the dismissal, ruling that the procedural extinction was mandatory and binding on the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a legislative provision explicitly declares a civil process extinct without a formal denial, the proceedings terminate automatically, and the court must declare extinction rather than allow the case to continue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23284/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro KUHN ITALIA S.R.L., rappresentatae difesa dagli avvocati FIMIANI BEATRICE, LANDA DAVIDE avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n.1936/2022 depositata il 11/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 30/01/2025