Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural time limits. The court rules that the process ended automatically. The lower court correctly applied the statute of limitations. The appeal fails because the procedural deadline has passed. The decision upholds the extinction of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Borghetti against the extinction of his tax litigation. The lower court found that the process extinguished automatically because the statutory time limits for declaring the extinction of proceedings had expired without a request to fix a hearing. The court ruled that the procedural outcome was correct as the law mandates extinction when these specific deadlines pass without intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process extinguishes automatically if the statutory time limits for declaring the extinction of proceedings expire without a request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23488/2022 R.G. proposto da : BORGHETTI GIANBENEDETTO, rappresento e difeso d a ll’avvocato NOVENTA VALERIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.1199/26/2022 depositata il 28/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 30/01/2025 I