Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Enrico Trapletti against a Brescia tax court decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the case was listed for automatic closure under specific legislative provisions regarding reduced time limits for tax judgments. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory requirements for extinction were met and no further action was warranted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: When a tax dispute is listed for automatic closure under specific legislative provisions, the process is extinguished unless parties request a hearing, and costs remain with the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29929/2022 R.G. proposto da : TRAPLETTI ENRICO, rappresentato e difeso dagli avvocati SPAGIARI STEFANOe BERTELLI PAOLA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA SEZ.DIST. BRESCIAn.3931/25/2022 depositata il 13/10/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 30/01/2025