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Decreto — n. 2826/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 2826/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the State Agency argued over the nature of the missing request, but the court found no valid application for the special procedure. Consequently, the process terminated automatically, and the costs of the advanced proceedings remain the responsibility of the party who initiated them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified settlement within the prescribed term, with costs borne by the party who advanced them.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement request statutory deadline failure costs allocation rule tax administrative litigation amministrazione fiscale tassazione dell'imposta sul reddito crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29465/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DE FRANCESCO ROCCO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEO MARIA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA SEZ.DIST. LECCEn.2264/2017 depositata il 23/06/2017, pronunciata con riferimento all’atto impositivo n.TVM011103690/2012/2012. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 28/01