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Ordinanza — n. 2778/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax appeal court for failure to examine specific factual arguments on invoice corrections and fuel cards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2778/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the taxpayer's claim regarding the timing of debt loss deductions but found the lower court erred by omitting specific arguments. The taxpayer argued that the tax appeal court failed to address their submissions concerning an invoice correction and fuel cards for non-circulating vehicles, which were fully examined in the first instance. Consequently, the Court quashed the lower judgment on these two grounds and remanded the case for further fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation quashes a judgment when the appellate court omits the examination of decisive factual arguments presented in the first instance and re-examined in appeal, even if the court ruled on the merits of other arguments.

Parole chiave

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omitted examination of facts tax appeal procedure invoice correction deduction fuel card records remand for fact-finding Cassation quashing tax loss timing errore contabile

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Art. 101, comma 5, DPR n. 917 del 1986
775/2019), non di meno, successivamente, è stato precisato che in tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R.
Art. 75 DPR n. 917 del 1986
d.lgs. n. 147 del 2015
d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 775/2019
Cass. V, n. 775/2019), non di meno, successivamente, è stato precisato che in tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art.
Cass. V, n. 15218/2021
Cass. V, n. 15218/2021). Come correttamente ha riconosciuto la CTR, la nota di credito precede la sentenza di fallimento, e quindi non poteva essere portata in deduzione, posto che precede la prefata “finestra temporale” che si apre solo con la sentenza di fallimento. Donde il motivo non può essere accolto.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24767/2017 R.G. proposto da : CATIFRA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI, 18, presso lo studio dell’avvocato RAO ROSARIO CARMINE (RAORRC58P05F951K) rappresentato e difeso dall'avvocato CICERO MATTEO (CCRMTT60H21A638B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 3344/2016depositata il 28/09/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal ConsigliereMARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Sulla base di pvc in data 23.VI.2006, la contribuente società CA.TI.FRA Srl era attinta da avviso di accertamento notificato il 15.XI.2006 sull’anno di imposta 2004, con ripresa a tassazione –per quanto qui interessa al prosieguo- per la perdita su crediti verso società fallita, nonché per correzione di errore materiale e per mancata istituzione di scheda carburante. Per i primi due profili, segnatamente, si evidenziava l’erronea iscrizione temporale.

Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ma la sentenza veniva integralmente riformata in grado d'appello, donde ricorre per Cassazione la parte privata, affidandosi a tre mezzi di impugnazione, mentre il Patrono erariale siè riservato di spiegare difese in udienza. Con memoria depositata in prossimità dell'adunanza, la parte privata ha ulteriormente specificato i propri argomenti. CONSIDERATO Vengono proposti tre motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 101, quinto comma, del DPR numero 917 del 1986. Nella sostanza, si lamenta che il collegio di appello non abbia consentito la deduzione della perdita su credito nell'anno 2004, perché contenuta in una nota contabile precedente alla dichiarazione di fallimento della ditta debitrice.

2. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, consistente nella circostanza che non sia stato esaminato unprofilo proposto in primo grado, scrutinato dal giudice di prime cure e fatto oggetto di controdeduzione in appello, relativo alla correzione di fattura della ditta Ingallina Filippo avvenuta nel 2004 per fattura originaria dell'anno 2003.

3. Con il terzo motivo si profila ancora censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per non aver esaminato il collegio d'appello la circostanza fatta oggetto di ricorso in primo grado e scrutinata dal giudice di prossimità in ordine alle carte carburanti di veicoli a motore non adibiti alla circolazione stradale quali carrelli elevatori, trattori, escavatori e gruppi elettrogeni.

4. Il primo motivo non può essere accolto. Si controverte di deduzione di perdita su credito nei confronti della società Pallacanestro Messina srl, formalizzata con nota di credito in data 26 luglio 2004 a storno della fattura dell'8 maggio 2003, laddove la nota di credito precede la dichiarazione di fallimento della debitrice, intervenuta in data 9 dicembre 2004. Seppure in talune circostanze questa Corte abbia affermato che in tema di redditi d'impresa, nel regime anteriore al d.lgs. n. 147 del 2015, le perdite su crediti, nell'ipotesi di sottoposizione del debitore a procedure concorsuali, sono deducibili soltanto nell'esercizio coincidente con il momento di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che si concretizzano gli elementi certi e precisi di inesigibilità del credito maturato dall'impresa, non essendo possibile frazionare la perdita nei successivi esercizi, lasciandosi altrimenti al contribuente la possibilità di scegliere il periodo di imposta nel quale è più conveniente operare la deduzione, in violazione del principio inderogabile di competenza di cui all'art 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 (cfr.

Cass. V, n. 775/2019), non di meno, successivamente, è stato precisato che in tema di perdite su crediti, ove il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali (per esempio, ove ne sia stato dichiarato il fallimento), la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, da interpretare alla luce del successivo comma 5 bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 147 del 2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione), e del comma 3, dell'art. 13, cit., in tema di svalutazione contabile dei crediti, anche con riferimento agli esercizi anteriori al 2015, nel periodo di imputazione a bilancio, entro la "finestra temporale" che va dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento al periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (cfr.

Cass. V, n. 15218/2021). Come correttamente ha riconosciuto la CTR, la nota di credito precede la sentenza di fallimento, e quindi non poteva essere portata in deduzione, posto che precede la prefata “finestra temporale” che si apre solo con la sentenza di fallimento. Donde il motivo non può essere accolto.

5. I motivi secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. Dall'esame degli atti processuali, opportunamente riportati e richiamati nel ricorso ai fini della sua completezza, risulta chiaramente che le ragioni attinenti alla correzione della fattura della ditta Ingallina e la vicenda della scheda carburante dei veicoli non circolanti fossero state rappresentate fin dal primo grado e fatte oggetto di pronuncia specifica nella sentenza del giudice di prossimità, avversato dal Patrono erariale nella sua integrità, e riprese nelle controdeduzioni in appello dalla parte contribuente, mentre la sentenza in scrutinio non ne fa menzione.

6. Donde il ricorso è fondato per le ragioni attinte da secondo e terzo motivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché proceda agli accertamenti in fatto che risultano omessi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia –Sezione staccata di M