Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of constitutional relevance in the alleged defect of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible, rejecting the claim of a defect in reasoning regarding the nature of a fuel station installation. The taxpayer argued the lower court erred in classifying the structure as an autonomous plant eligible for tax credits, while the public authority contended the facility lacked independence. The Court ruled that the alleged flaw did not constitute a constitutional violation of the duty to motivate, as it failed to meet the strict threshold of absolute lack of reasons or irreconcilable contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 12 c.c.: The cassation appeal for defect of reasoning is admissible only if the flaw amounts to a constitutional violation, such as a total absence of motives or an irreconcilable contradiction, excluding mere insufficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13993/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex legein ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LA CAVA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato LA MOTTA DORA (LMTDRO70C41H501X) rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTI ANTONIO (RBRNTN68A18F158A) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA n. 2045/2016depositata il 24/05/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La ditta individuale La Cava Bartolomeo, in persona del titolare, La Cava Maurizio, fruiva per l’anno 2002 di credito d'imposta ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 388 del 2000 per la realizzazione di nuovi impianti nella stazione di rifornimento di carburante marittimo, sita nel porto di Messina. All'esito di indagine documentale, l'Ufficio riteneva l'indebita percezione di tale credito perché relativo ad impianti insistenti sul terreno altrui, nella fattispecie su area demaniale data in concessione.
Avverso l'avviso di recupero proponeva ricorso la parte contribuente, trovando apprezzamento delle proprie ragioni avanti il giudice di prossimità. Spiccava appello all'Agenzia delle entrate, affermando non potersi ritenere impianto quanto realizzato, sia perché su area altrui, sia perché inscindibile dall'area e dall'impianto più grande a cui accede, quindi non dotato di vita autonoma. Il collegio d'appello rigettava l'impugnazione di parte pubblica, prescindendo dall’eccezione di novità del motivo attinente alla separabilità o meno dell'impianto, argomentando piuttosto sull'autonomia funzionale dell'impianto, ritenuto riguardare dei nuovi serbatoi che, in base allo stesso atto di concessione, avrebbero dovuto essere rimossi allo spirare del termine concessorio, quindi costruibili su area altrui (perché da rimuoversi a fine concessione), separabili e dotati di vita autonoma.
Avverso questa sentenza propone ricorso il Patrono erariale affidandosi ad unico mezzo cassatorio, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.
1. Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 n. 3 del codice di procedura civile, per violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 della legge numero 388 del 2000, nonché dell'articolo 108 del DPR numero 917 del 1986, all'epoca dei fatti rubricato come articolo 74, terzo comma. Nello specifico, si contesta la natura di impianto di quanto realizzato, donde se ne afferma la natura di mero costo sull'incremento del valore, insuscettibile di integrare i presupposti per la concessione del credito di cui alla speciale disciplina più volte citata. La parte pubblica argomenta altresì dalla fattura della ditta che ha realizzato le opere, contenente una dicitura completamente diversa ed incompatibile con l'accertata natura di nuovi serbatoi che dovrebbero costituire il nuovo impianto per cui è stato chiesto ed ottenuto il credito d'imposta.
2. Il motivo è inammissibile poiché tende ad una rivalutazione del merito con risultato opposto a quello a cui è pervenuta la commissione di secondo grado, argomentando dalla fattura dei lavori che sono stati fatti, dalla separabilità delle opere rispetto all'area altrui in cui insistono, dalla stessa proprietà altrui dell'area, argomento solo sul quale risulta essersi basato l'atto di recupero, liddove la CTR propone con chiarezza i propri argomenti e spiega per quali ragioni i serbatoti dovessero considerarsi amovibili, e la ricorrente non dimostra in quale errore sia incorso il giudice dell’appello.
Sotto la specie di violazione di legge, si chiede a questa Suprema Corte di legittimità un accertamento in fatto in ordine alla natura e consistenza dell'impianto, in comparazione con i profili documentali che ne attestano la realizzazione. Èappena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante:
Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;
Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass.6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n.
5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
3. Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente ala rifusione delle spese in favore della parte controricorrente che liquida in