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Decreto — n. 2718/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against lower court declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 2718/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a lower court's decision to extinguish the tax litigation. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of the lawsuit had expired, citing specific articles of the 2022 law and the Civil Procedure Code. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the process was legally terminated, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The court establishes that when the statutory period for declaring the extinction of a tax lawsuit expires without a request to fix a hearing, the process is deemed extinguished and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax litigation extinction procedural time limits Civil Procedure Code costs allocation Revenue Agency appeal statutory deadline expiry judicial process termination ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16703/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro MORELLO GABRIELE, rappresentato e difeso dall’avvocato PALMERI GIOVANNI unitamente all'avvocato CUVA ANGELO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 18/ 1/ 2016 depositata il 07/01/2016, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/01/2025 I