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Decreto — n. 2712/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority's declaration of extinction due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 2712/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Unicoal Spa and Unitrading Energia Srl against the tax authority's declaration of process extinction. The lower court ruled that the litigation ended automatically because the tax authority transmitted the case list within the strict deadlines mandated by the 2023 decree. The court upheld this procedural outcome, confirming that the parties' arguments regarding the validity of the extinction were legally unfounded under the specific time constraints. Consequently, the process was declared extinct, and the costs remained with the party that had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The process extinguishes automatically if the tax authority transmits the case list within the statutory deadlines, barring subsequent appeals unless specific conditions for fixing a hearing are met.

Parole chiave

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process extinction tax authority deadlines procedural time limits case list transmission automatic extinction Cassation dismissal legitimacy judgment esenzione dalle imposte sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24202/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro UNICOAL SPA, rappresentata e difesadall’avvocato CAPRIOTTI ROSA nonchè contro UNITRADING ENERGIA SRL in liquidazione avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.955/ 06/ 2022 depositata il 11/03/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 28/01/20