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Decreto — n. 2701/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as tax proceedings extinguished by legislative declaration of finality.

Numero d'incarto Decreto — n. 2701/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished following a legislative declaration of finality under the 2023 decree. The lower court ruled that the insertion of the case into the official list of extinguished proceedings confirmed the absence of any pending denial of the tax authority's claim. Consequently, the Supreme Court upheld the dismissal, noting that the procedural extinction was complete and no further judicial review was warranted.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a legislative act explicitly declares tax proceedings extinguished without a specific denial, the litigation is legally terminated and the opposing party's appeal is dismissed.

Parole chiave

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tax proceedings extinction legislative declaration finality Corte di Cassazione Agenzia delle Entrate procedural termination assistenza amministrativa fiscale internazionale differimento dell'imposizione rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
LOMBARDIA n.4707/ 01/ 2018 depositata il 31/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5728/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CHEMIEURO ITALIA SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato DELLA VALLE EUGENIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.4707/ 01/ 2018 depositata il 31/10/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, il 28/01/2025 I