Cassation Court dismisses tax agency appeal confirming civil court extinction of tax litigation due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed under specific legislative provisions regarding the reduction of litigation times for tax declarations. Consequently, the court upheld the extinction of the process and assigned procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186, 198, 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The court confirms that tax litigation is extinguished when the relevant administrative act is transmitted in compliance with statutory time reduction rules, thereby concluding the dispute without a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6586/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro NEXT HARDWARE SOFTWARE SPA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato PETRETTI ALESSIO unitamente all'avvocato FERRAJOLI LUIGI avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3175/ 1/ 2020 depositata il 24/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/01/2025 Il Pr