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Decreto — n. 2693/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 2693/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil process extinguished, upholding the lower court's decision based on specific tax law provisions. The case involved a dispute over tax assessment where the lower court found the proceedings terminated automatically under Article 1 of Law No. 197/2022. The court affirmed that the process ended without a formal denial, leaving costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the transmission of the list of judgments, unless parties request a hearing under Art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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process extinguishment tax law provisions automatic termination civil procedure rules costs allocation judicial efficiency lower court review arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2239/2022 R.G. proposto da : CENTRO 3A S.P.A., rappresentata e difesa dall’ avvocato SALVINI LIVIA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANZERA DA EMPOLI GIOVANNI Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG . PIEMONTE n. 408/ 5/ 2021 depositata il 11/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/01/202