Cassation Court dismisses appeal against lower court's declaration of extinction due to lack of opposition to tax list entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Volta SRL against the lower court's declaration that the tax litigation process had been extinguished. The lower court ruled that the insertion of the case into the tax authority's list of resolved matters, without any formal objection, constituted a regular definition of the dispute under the new tax law. The Court of Cassation upheld this decision, affirming that the procedural extinction was valid because the opposing party failed to contest the administrative act within the prescribed timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200 della legge n. 197/2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The insertion of a case into the tax authority's list of resolved matters without opposition constitutes a regular definition of the dispute, leading to the extinction of the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16002/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro VOLTA SRL, rappresentata e difesadall’avvocato FEDELE STEFANO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 4607 / 5/ 2021 depositata il 21/12/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità;rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/01/2025 Il