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Ordinanza — n. 2689/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal via conciliation agreement under D.Lgs 546/1992 Art. 48, ending tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2689/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following a conciliation agreement reached between the parties. The taxpayer had appealed a tax assessment regarding IRES for 2005, but both sides subsequently agreed to settle the matter with a specific payment amount. Consequently, the court issued an order ending the litigation and exempted the parties from the standard double unified contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 48 d.lgs. n. 546/1992; Art. 48 comma 4bis d.lgs. n. 546/1992: When parties reach a conciliation agreement during pending proceedings, the court must declare the cessation of the subject matter of the dispute, even if the appeal was lodged at the Cassation level, provided the notification date falls within the applicable temporal scope of the decree.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo conciliativo doppio contributo unificato Corte di Cassazione d.lgs 546/1992 IRES 2005 compensazione spese risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

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Art. 48 d.lgs. n. 546/1992
TI9030600319, con il quale Accordo conciliativo - Art. 48 comma 4bis d.lgs.
Art. 48 comma 4bis d.lgs. n. 546/1992
TI9030600319, con il quale Accordo conciliativo - Art. 48 comma 4bis d.lgs.
Art. 1 comma 1 lett. u) d.lgs. n. 220/2023
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdel gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n.
Art. 4 comma 2 d.lgs. n. 220/2023
TI9030600319, con il quale Accordo conciliativo - Art. 48 comma 4bis d.lgs.
Art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 380bis1 cod. proc. civ.
La società ricorrente ha depositato, in data 27-20/12/2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., insistendo nella richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
art. 48 d.lgs. 546/1992
Successivamente le parti addivenivano ad un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992, per cui la ricorrente depositava istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdel gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17791/2024 R.G. proposto da : BIEMME HOLDING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Maurizio Conti; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia,n. 22/03/2024 , depositata i n data 12 gennaio 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 6 gennaio 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. La BIEMME HOLDING s.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, solo BIEMME) impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine l’avviso di accertamento n. TI9030600319, con il quale Accordo conciliativo - Art. 48 comma 4bis d.lgs. n. 546/2992 - Cessazione della materia del contendere l’Agenzia delle entraterecuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2005, maggiore IRES. La CTP rigettava il ricorso.

2. La società contribuente interponeva gravame innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, che respingeva l’appello.

3. La contribuente propone ricorso per cassazione (notificato in data 12 luglio 2024)affidato a due motivi. Successivamente le parti addivenivano ad un accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. 546/1992, per cui la ricorrente depositava istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. L’Ufficio si costituiva con controricorso depositato il 16 settembre 2024, aderendo alla detta istanza. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 16/01/2025. La società ricorrente ha depositato, in data 27-20/12/2024, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., insistendo nella richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Considerato che: 1.Con il primo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la contribuente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 86, 87 e 101 t.u.i.r.; con il secondo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) per avere la Corte di secondo grado ritenuto non applicabili i principi contabili osservati dalla contribuente dal momento che la stessa non aveva depositato il bilancio di esercizio.

2. Deve, preliminarmente, darsi atto che le parti hanno raggiunto, il 31 luglio 2024, un accordo conciliativo (ritualmente depositato sia dalla ricorrente sia dalla controricorrente) che prevede il versamento, in unica rata, entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo, dell’importo di Euro 195.664,48 (Euro 8.75 + Euro 18.522,13 + Euro 177.133,60). Concordemente hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. L’istanza può essere accolta. 2.1. Invero, l’art. 48, d.lgs. n. 546/1992, prevede che: -se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia (comma 1); -se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere.

Se l’accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa (comma 2); -la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento (comma 4). Il comma 4bis, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. n. 220/2023, prevede espressamente l’applicabilità dei commi precedenti, ‘in quanto compatibili’, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

La norma si applica, in virtù dell’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, ovvero dal 5 gennaio 2024(il decreto è entrato in vigore il 4 gennaio 2024 ) . 2.2. La norma è, quindi, applicabile alla presente controversia, atteso che il ricorso per cassazione risulta notificato il 12 luglio 2024. Deve, quindi, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, nelle forme dell’ordinanza, con compensazione delle spese di lite.

3. In ragione della definizione in via conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdel gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua naturalato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica(tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e