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Decreto — n. 2684/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under Art. 198 of Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 2684/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally correct. The plaintiff argued for a hearing to potentially revive the proceedings, but the court found no valid grounds to override the statutory extinction. Consequently, the process was formally closed, and the costs remained with the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a judgment is entered in the list of terminated proceedings without a denial of extinction, the process extinguishes automatically, and parties cannot request a hearing to revive it unless specific conditions are met.

Parole chiave

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process extinction automatic termination list of terminated proceedings revival of proceedings costs allocation civil procedure law statutory extinction tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198 of Law n. 197 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 1, comma 200 of Law n. 197 of 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24042/2022 R.G. proposto da : SACMA LIMBIATE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato COVINO EMILIANO unitamente agli avvocati LUPI RAFFAELLOe VIGNOLI ALESSIA contro AGENZIA ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG . LOMBARDIA n. 3249/ 17/ 2022 depositata il 03/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/01/2025