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Decreto — n. 2675/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to administrative filing.

Numero d'incarto Decreto — n. 2675/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following the lower court's ruling on the tax authority's appeal. The tax agency argued that the administrative act regarding the extinction of litigation judgments under Law No. 197/2022 legally terminated the case. The court upheld this decision, confirming that the process ended automatically without the need for a separate judicial ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When an administrative act explicitly declares the extinction of litigation judgments, the civil procedure is automatically extinguished, and the court's role is limited to confirming the factual basis of that administrative declaration.

Parole chiave

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extinction of litigation tax authority appeal administrative filing civil procedure termination Law 197 2022 costs allocation judicial review scope contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1170/ 05/ 2022 depositata il 25/03/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 della legge n. 197 del 2022
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25066/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro DANILO DEGIORGI C. -S.R.L., rappresentato e difeso d a ll’avvocato MAGNANI LORENZO unitamente all'avvocato LODI LORENZO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1170/ 05/ 2022 depositata il 25/03/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/01/2025 Il Pre