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Decreto — n. 2668/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against lower court declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 2668/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by TCT Mobile Italy SRL against a lower court order declaring the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the process ended automatically because the case was listed in the special register for expediting extinction proceedings under Article 1 of Law No. 197/2022, with no formal objection raised. The Court of Cassation upheld this decision, confirming that the statutory mechanism for automatic extinction was correctly applied and the procedural timeline had been met.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the special register for expediting extinction proceedings without a formal objection, the process is automatically extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax litigation extinction special register procedure automatic process termination procedural time limits administrative tax appeal legittimità judgment statutory extinction assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
2185/ 4/ 2021 depositata il 10/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1532/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro TCT MOBILE ITALY SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato BERRUTI GIULIANO unitamente all'avvocato TOLA ANTONIO PAOLO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2185/ 4/ 2021 depositata il 10/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/01/2025 I