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Ordinanza — n. 2662/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deposit postal receipt notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2662/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the respondent failed to submit postal receipt notices for the service of the appeal. Although the appeal was served via mail, the lack of these documents prevented proof of the procedural notification required to initiate the adversarial process. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the tax dispute regarding inventory valuation.

Regesto Legislator

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Art. 379 cod. proc. civ.; Art. 380bis cod. proc. civ.: In cases of postal notification of a cassation appeal, the production of the receipt notice is mandatory to prove the perfection of the notification; without it, and absent a request for renewal of notification, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility postal notification receipt procedural perfection requirement tax appeal service adversarial process initiation accoglimento parziale del contribuente computo dei contributi inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 379 cod. proc. civ.
Ne consegue, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, che, in caso di mancata allegazione al ricorso e di successiva mancata produzione e deposito dell’avviso di ricevimento (consentito fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale ex art.
Art. 380bis cod. proc. civ.
o fino all’adunanza camerale ex art. 380bis cod.
Art. 291 cod. proc. civ.
civ.), nonché in assenza, come nella specie, di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 41bis D.P.R. n. 600/1973
RJA01T200277, per IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2001, emesso ai sensi dell’art. 41bis D.P.R. n. 600/1973, deducendo che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle rimanenze d’esercizio, bensì aveva Ricorso per cassazione -Notifica a mezzo posta - Mancato deposito cartolina A.R.
art. 379 cod. proc. civ
Ne consegue, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, che, in caso di mancata allegazione al ricorso e di successiva mancata produzione e deposito dell’avviso di ricevimento (consentito fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ.
art. 380bis cod. proc. civ
o fino all’adunanza camerale ex art. 380bis cod.
art. 291 cod. proc. civ
civ.), nonché in assenza, come nella specie, di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14/03/2018, n. 6287
civ.( ex multis , Cass. 14/03/2018, n. 6287).
Cass. 29/01/2016, n. 1778
228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3603/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliatain Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difes a ope legis ; –ricorrente – contro SAVOCA GRAZIA; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,Sezione Staccata di Catania, n. 4396 / 1 3 / 20 16 , depositata i n data 15 dicembre2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 6 gennaio 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Rilevato che:

1. Grazia Savoca impugnava l’avviso di accertamento n. RJA01T200277, per IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2001, emesso ai sensi dell’art. 41bis D.P.R. n. 600/1973, deducendo che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle rimanenze d’esercizio, bensì aveva Ricorso per cassazione -Notifica a mezzo posta - Mancato deposito cartolina A.R. - Conseguenze - Inammissibilità considerato la merce acquistata come venduta con un ricarico del 33%. La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la percentuale di ricarico nel 20%.

2. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dall’Ufficio.

3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 16/01/2025. Considerato che:

1. Risulta ex actis che la notificazione del ricorso per cassazione sia presso la residenza della contribuente sia presso il difensore dell’intimata, ragioniere Antonino Pavone, all’indirizzo di domiciliazione indicato nella sentenza impugnata, è avvenuta a mezzo del servizio postale(cfr. schermata allegata al ricorso).

2. La ricorrente non ha versato in atti (in formato cartaceo o telematico) gli avvisi di ricevimento del le due raccomandate . Il funzionario di cancelleria ha attestato, in data16 gennaio 2025, che nel fascicolo non sonopresenti, in quanto mai depositate, le cartolin e relative alla notifica del ricorso per cassazione (cfr. attestazione inserita nel fascicolo d’ufficio). La Corte, con orientamento costante, sul punto ha chiarito che in caso di notifica del ricorso per cassazione tramite servizio postale, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, che, in caso di mancata allegazione al ricorso e di successiva mancata produzione e deposito dell’avviso di ricevimento (consentito fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale ex art. 380bis cod. proc. civ.), nonché in assenza, come nella specie, di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.( ex multis , Cass. 14/03/2018, n. 6287).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.

4. Nulla va disposto sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibil