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Decreto — n. 2633/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares civil litigation extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 2633/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinguished following the automatic termination of the tax dispute. The lower court ruled that the case ended because the tax authority's list confirmed the regular conclusion of the dispute without any denial of the claim. Consequently, the court dismissed the appeal against this procedural extinction, noting that costs remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed as concluded in the authority's register without a formal denial, the process extinguishes automatically, terminating the litigation and assigning costs to the advancing party.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic process termination tax authority register civil procedure law costs allocation rule amministrazione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto riscossione dell'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
PIEMONTEn.73/01/2022 depositata il 10/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16294/2022 R.G. proposto da : REINOL SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCISANO CLAUDIO, unitamente all'avvocato VULCANO MARIA SONIA contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTEn.73/01/2022 depositata il 10/01/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 23/01/2025