Cassation Court dismisses appeal against lower court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Polimeri Speciali Holding SPA against the lower court's decision to declare the tax litigation extinguished. The lower court ruled that the procedural timeline for declaring the extinction of judgments had expired, citing specific articles of the 2022 law and the 2023 decree. The court upheld this outcome, confirming that the process ended automatically once the statutory period elapsed without a valid request to fix a hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The procedural extinction of a tax litigation occurs automatically upon the expiration of the statutory time limits for declaring the extinction of judgments, rendering the process void unless a specific request to fix a hearing is made within the allowed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 38434/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro POLIMERI SPECIALI HOLDING SPA A SOCIO UNICO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIGLIO ANTONELLA unitamente agli avvocati LEONE MAURIZIO E FEDREGHETTI CRISTIAN avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n.1975/ 9/ 2019 depositata il 07/05/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/01/2