Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a request by the Tax Agency against Zanini Holding. The lower court ruled that the process terminated because the case was included in a list of resolved disputes under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. Consequently, the appeal was dismissed as the legal basis for the lawsuit no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The inclusion of a dispute in the list of resolved cases pursuant to the new legislation automatically extinguishes the civil proceedings, rendering any subsequent appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3967/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ZANINI HOLDING SPA IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, rappresentata e difesa dall’avvocato MANFEROCE TOMMASO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTEn.956/02/2021 depositata il 16/11/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 23/01/2025