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Ordinanza — n. 2614/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal and debt settlement under tax relief law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2614/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the taxpayer's formal withdrawal and full payment of the tax debt. The respondent, the Revenue Agency, resisted the appeal but the withdrawal rendered the litigation moot. Consequently, the Court ruled that the proceedings must be terminated as the legal interest in the dispute no longer exists.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: In the event of a taxpayer's withdrawal from proceedings pursuant to the tax relief measure and subsequent full payment of the debt, the cassation judgment must be declared extinguished.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal tax debt settlement cassation extinction tax relief measure cessation of litigation aumento della pigione limiti dell'aggravio restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. nella legge n. 225 del 2016
l’adesione alla definizione agevolatadei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. nella legge n. 225 del 2016(cd.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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28652 del 2021
Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245
2 maggio 2019, n. 11540
3245; 2 maggio 2019, n. 11540;
Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083
Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083); 3.Conclusivamente, essendo intervenutaanche l’espressa rinuncia del ricorrente all’odierno giudizio - notificata all’Agenzia in data 22/7/2024 - va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio, rimanendo le spese correlative a carico dell a parte anticipataria;
Cass. n. 14782/2018
115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21999del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Piergiorgio Marasirappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso dall’Avv.to Guglielmo Saporito, elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Alfredo Placidi,in Roma, Via Cosseria n. 2; -ricorrente - Contro Oggetto: Tributi Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lombardian. 1120/28/2016, depositata in data 29 febbraio 2016, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1. Piergiorgio Marasi propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardiaaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 197/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di liquidazionecon il quale l’Agenzia delle entrate aveva revocato nei confronti di quest’ultimo l’applicazionedel beneficio c.d.

“prima casa” in quanto l’immobile acquistato nel Comune di Boretto (RE) rientrava nella categoria di abitazione di lusso, risultando la superficie di mq. 259,12 superiore a mq 240,00, misura limite prevista dal D.M.2 agosto 1969.

2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 4.In data 24 luglio2024, il contribuente ha depositato atto di rinunzia al giudizio e richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1.In data 24il contribuente ha depositato atto di rinunzia al giudizio e richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere- notificato a controparte in data 22 luglio 2024-rappresentando:

1) l’adesione alla definizione agevolatadei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016 conv. nella legge n. 225 del 2016(cd. rottamazione-ter), con uno sconto del debito tributario (da 180 mila euro a 94. 275,25 euro), come da allegata comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 dell’art. 6 cit.;

2) l’intero saldo dell’importo dovuto al Fisco;

3) la disposta archiviazione della posizione del ricorrente Marasi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;

4) la sopravvenuta mancanza di interesse alla coltivazione della lite;

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. nella I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (28652 del 2021 ;Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540;

Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083); 3.Conclusivamente, essendo intervenutaanche l’espressa rinuncia del ricorrente all’odierno giudizio - notificata all’Agenzia in data 22/7/2024 - va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio, rimanendo le spese correlative a carico dell a parte anticipataria;

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventasuperfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso;

5. Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018);

P.Q.M.

La Cortedichiara l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di c