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Decreto — n. 2559/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against extinction of tax litigation due to procedural filing under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 2559/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by CNH Industrial against the extinction of a tax litigation initiated by the Revenue Agency. The lower court declared the process extinguished because the case was listed in a specific register under the new law, which automatically terminates proceedings absent a formal denial. The court upheld this procedural outcome, ruling that the statutory mechanism for automatic extinction was correctly applied to close the case.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is listed in the prescribed register without a formal denial, the proceedings are automatically extinguished, and the opposing party's appeal against this extinction is inadmissible.

Parole chiave

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tax litigation extinction automatic process termination Revenue Agency appeal procedural filing register Cassation dismissal contenzioso tributario diritto industriale imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
358/6/2020 depositata il 25/05/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1212/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA, (in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di incorporante la NEW HOLLAND COSTRUCTION MACHINERY S.P.A.) rappresentata e difesa dall’avvocato PICCONE FERRAROTTI PIETRO unitamente all'avvocato RETTURA DOMENICO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. PIEMONTE n. 358/6/2020 depositata il 25/05/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/01/2025