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Decreto — n. 2551/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 2551/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished, ruling that the lower court's finding of automatic termination under the new tax law was correct. The tax agency argued that the inclusion of the case in a specific list documented the regular conclusion of the dispute, thereby triggering statutory extinction. The court upheld this outcome, confirming that the process ended by operation of law without the need for further judicial action.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished upon the inclusion of the case in the designated list, with costs remaining with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment tax procedure law automatic termination civil procedure code cost allocation rules procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2242/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro CENTRO 3A S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato SALVINI LIVIA, unitamente all'avvocato PANZERA DA EMPOLI GIOVANNI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.407/05/2021 depositata il 11/06/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 23/01/202