Civil procedure dismissed: tax litigation extinguished by administrative act per Art. 198 DL 13/2023.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following an administrative act by the Revenue Agency. The lower court found that the insertion of the case into the list of concluded matters under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 (transmitting the decree of extinction) legally terminated the proceedings. Consequently, the appeal was dismissed because the substantive dispute had already been resolved by the administrative authority, leaving no further judicial function to perform.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Law No. 197/2022; Art. 40, comma 3, D.L. No. 13/2023: When the Revenue Agency transmits a decree of extinction to the court, the civil proceedings are legally extinguished, barring only a request to fix a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10242/2022 R.G. proposto da : ECO MET S.R.L., rappresentata e difesa dall’ avvocato D'AYALA VALVA FRANCESCO unitamente all'avvocato RINALDI ANGELO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMOrappresentate e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 3793/ 21/ 2021 depositata il 19/10/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 27/01/2025