Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2380/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority's appeal, allowing taxpayer's claim against synthetic income assessment due to missing two-year deviation requirement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2380/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Agostino Colucci's appeal against the Italian Revenue Agency's tax assessment for 2008. Colucci argued the agency failed to meet the statutory requirement of a two-year income deviation for the synthetic 'redditometro' assessment method, noting the 2007 assessment was already annulled. The court found the agency's reasoning insufficient and lacking the necessary deviation, leading to the annulment of the lower court's decision and the acceptance of the taxpayer's original claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38, comma 4, DPR n. 600/1973; Art. 360, n. 3, c.p.c.: The synthetic income assessment method requires a deviation of at least two tax periods; if the assessment for one of these periods is annulled by final judgment, the method is illegitimate for the remaining period.

Parole chiave

Generato dall'IA
synthetic income assessment two-year deviation requirement redditometro method tax assessment annulment Cassation review congruity of declaration fiscal liability inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Art. 38, comma 4, DPR n. 600/1973
Ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'art. 38 del d.P.R.
Art. 38, DPR n. 600/1973
Ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'art. 38 del d.P.R.
Art. 42, DPR n. 600/1973
Art. 7, L. 212/2000
Art. 12, L. 212/2000
Art. 2697, c.c.
Art. 115, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. VI-5, n. 10972/2017
Cass. T., n. 35913/2023
Cass. V, n. 21995/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3004/2018 R.G. proposto da : COLUCCI AGOSTINO, domiciliato ex legein ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTANTINI LUCA (CSTLCU68P23H501Y), ANTIGNANI FEDERICO -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 152/2017 depositata il 25/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente avvocato Agostino Colucci era destinatario di avviso di accertamento sull'anno di imposta 2008, redatto secondo il modello induttivo del cosiddetto redditometro in considerazione di spese per incrementi patrimoniali e spese di gestione rappresentative di maggior capacità contributiva. Rimasto senza esito e il tentativo di accertamento con adesione, il contribuente adiva il giudice di prossimità trovando apprezzamento alle proprie ragioni.

Donde proponeva appello l'Ufficio, che veniva accolto con conferma integrale della ripresa a tassazione. Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione l'avvocato Agostino Colucci, affidandosi a cinque strumenti di impugnazione, cui replica con tempestivo controricorso il Patrono erariale. CONSIDERATO Vengono proposti cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione dell'articolo 38, quarto comma, del DPR numero 600 del 1973.

Nello specifico si contesta che manchi il requisito dello scostamento per due anni di imposta, laddove l'Ufficio si è limitato a dire che non vi sia congruità per gli anni 2007 e 2008, ma non ha sviluppato alcun conteggio in ordine all'incongruenza per il 2007. Altresì, l'avviso di accertamento per il periododel 2007 risulta annullato con sentenza della commissione tributaria provinciale di Frosinone confermata in appello senza che sia stata proposta impugnazione. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione degli articoli 38 e 42 del DPR numero 600 del 1973, nonché degli articoli 7 e 12 della legge 212 del 2000.

Nello specifico si contesta che non vi sia stata motivazione già nell'avviso di accertamento e che l'Ufficio non abbia considerato tutte le puntuali giustificazioni fornite dal contribuente in ordine alla disponibilità finanziaria per sostenere i beni-indice. Con il terzo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 38 del DPR numero 600 del 1973, dell'articolo 2697 del codice civile e dell'articolo 115 del codice di procedura civile. Nella sostanza si ritiene che l'Ufficio non solo non abbia assolto all'onere della prova su di esso gravante in prima battuta, ma neppure abbia contestato le circostanze allegate dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi difensive.

Con il quarto motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 38 del DPR numero 600 del 1973 e dell'articolo 2697 del codice civile nonché dell'articolo 115 del codice di procedura civile. Con questo motivo, in alternativa agli argomenti posti a sostegno del precedente motivo, devono essere considerati i medesimi argomenti in funzione dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Con il quinto e ultimo motivo si prospetta censura i sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione o errata applicazione dell'articolo 38 del DPR numero 600 del 1973 e dell'articolo 2697 del codice di procedura.

Nello specifico si contesta la motivazione della sentenza di scrutinio in base alla quale grava sul contribuente l'onere di fornire prove idonee a vincere la presunzione legale di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi nell'ambito di un accertamento con il cosiddetto redditometro. Il primo motivo è fondato ed assorbente. Ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio non è tenuto a procedere all'accertamento contestualmente per due o più periodi d'imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d'imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l'Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall'atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l'Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità (Cass.

VI-5, n. 10972/2017). Altresì, lo scostamento per almeno due periodi di imposta, previsto dall'ultima parte del comma 4 dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, integra un requisito di legittimità dell'accertamento cd. redditometrico; esso non sussiste ove, nel separato giudizio avente ad oggetto l'avviso emesso proprio con riferimento all'anno di imposta integrativo, l'accertamento sia annullato con pronuncia passata in giudicato (Cass. T., n.35913/2023). Infatti, questa Suprema Corte di legittimità ha già stabilito che la caducazione, in giudizio, dello scostamento per uno dei due anni in contestazione produce l'illegittimità del metodo sintetico anche per l'anno superstite (cfr.

Cass. V, n. 21995/2015). Accertato che la sentenza della CTR Lazio n. 3453/04/2017 non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione e l’annualità 2007 deve ritenersi coerente, non sussistevano le condizioni per la procedura da redditometro per l’anno 2008. Il ricorso è quindi fondato per le assorbenti ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata e, non sussistendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , accoglie il ricorso originario della parte contribuente. Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito, mentre condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.millequattrocento/00, oltre alle spese forfettarie n