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Ordinanza — n. 2379/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to nullity of judgment for lack of reasoning and failure to address incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2379/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a tax court judgment, ruling it null and void. The taxpayer argued the lower court failed to provide substantive reasoning and ignored their incidental appeal regarding a specific claim. The court found the judgment legally defective because it lacked a clear decision and failed to address the contested incidental request, violating constitutional requirements for reasoned judgments.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Art. 112 c.p.c.: A judgment is null if it omits the reasoning required by law or fails to address all contested issues, rendering the decision legally ineffective.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity of judgment lack of reasoning incidental appeal tax assessment appeal constitutional minimum Cassation procedure tax litigation valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.
Art. 111 Cost.
Art. 112 c.p.c.
articolo 111 della Costituzione
Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 132, comma secondo, numero 4 del medesimo codice, nonché dell'articolo 111 della Costituzione repubblicana per motivazione meramente apparente.

Giurisprudenza citata

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Cass. VI-5, n. 9105/2017
Cass. S.U, n. 8053/2014
Cass. VI-5, n. 5209/2018
Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009
In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art.
Cass V, n. 24313/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2990/2018 R.G. proposto da : BRUSCHI ALEXANDRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ASCHERO ALESSANDRO (SCHLSN70T19A145H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 842/2017 depositata il 12/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il contribuente signor Alexandro Bruschi era destinatario di avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con ricostruzione del reddito secondo il metodo sintetico del cosiddetto redditometro. Nel particolare, erano riconosciuti i beni-indice nella casa di abitazione gravata di mutuo, in una barca a vela posseduta per 10 mesi nell'anno di riferimento, per due motociclette a fronte dei quali beni il reddito dichiarato era pari a zero per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Adiva il giudice di prossimità dove le sue ragioni trovavano parziale apprezzamento, ma la sentenza veniva appellata dall'Ufficio e, con impugnazione incidentale, altresì dalla parte contribuente. Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la parte contribuente affidandosi a tre motivi, cui replica il Patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha illustrato le proprie ragioni con memoria. CONSIDERATO Vengono proposti tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 132, comma secondo, numero 4 del medesimo codice, nonché dell'articolo 111 della Costituzione repubblicana per motivazione meramente apparente.

Con il secondo motivo si prospetta censura ancora i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 132, comma secondo, numero 5 del medesimo codice, per assenza del dispositivo della sentenza e nullità della sentenza impugnata. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 112 del medesimo codice di rito per omessa pronuncia e nullità della sentenza impugnata. Nello specifico si contesta che la sentenza in scrutinio dia atto del ricorso incidentale della parte contribuente, ma non abbia pronunciato minimamente su esso.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. Dalla lettura della sentenza, pur facendo sforzo sistematico fra parte narrativa e parte motiva, non si comprende quale sia il contenuto della sentenza, quali siano gli argomenti che la sostengono, né le prove a cui faccia riferimento. Lo stesso dispositivo della sentenza risulta assente, non potendosi evincere se la sentenza sia di accoglimento o di rigetto e in che misura abbia rideterminato il reddito. Inoltre, non si rinviene alcun passo in motivazione attinente al ricorso incidentale proposto dalla parte contribuente, di cui è fatta menzione alla riga 8 di pagina 2 della sentenza in scrutinio.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Pertanto, il ricorso è fondato, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si attenga ai superiori principi enucleati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Liguria, in diversa composizione, cui de