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Ordinanza — n. 2362/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming capital gains tax should apply to preliminary contract date instead of final transfer date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2362/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding capital gains tax on a property sale. The taxpayer argued that the tax liability should be assessed based on the preliminary contract date of 2004, rather than the final transfer date of 2008, citing an immediate delivery clause. The court rejected this argument, affirming that capital gains are only taxable upon the realization of the transfer, which legally occurs only with the final deed, not the preliminary agreement.

Regesto Legislator

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Art. 43 d.p.r. 600/1973; Art. 81 TUIR: Capital gains are taxable only upon the realization of the transfer, which requires the finality of the operation and cannot be advanced by a preliminary contract with immediate delivery.

Parole chiave

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capital gains tax preliminary contract realization of transfer property sale tax assessment date tempestività della tassazione fiscale imposta sul reddito e sull'utile differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 43, d.p.r. 600/1973
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 43, d.p.r.
Art. 81 TUIR
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17960/2013
Cass. 35463/23
81 TUIR essa si realizza con il relativo trasferimento immobiliare, cui si ancora necessariamente la definitività dell’operazione (Cass.17960/2013, Cass. 35463/23).
Cass. 11415/2003
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pasquale Cesare FANETTI, con avv. Alessandro Alsazio; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 1563/26/2020 depositata il 13 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia recuperava maggior IRPEF anno 2008 in relazione alla cessione di un bene immobile stipulata con atto 5 marzo 2008, il cui prezzo veniva corrisposto parte in quell’anno e parte nel 2009.

La CTP respingeva il ricorso volto, per quanto qui ancor rileva, a contestare la potestà accertativa, dovendosi per il contribuente far riferimento alla data del contratto preliminare. La CTR confermava la sentenza di primo grado. Ricorre il contribuente in cassazione PLUSV PRELIMaffidandosi a un motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 43, d.p.r. 600/1973, asserendosi che per verificare la tempestività della potestà accertativa occorre far riferimento alla data del contratto preliminare (28 aprile 2004) e non a quella del definitivo di quattro anni dopo, tantopiù che nella specie l’immobile venne immediatamente consegnato, verificandosi così l’anticipazione degli effetti traslativi appunto al 2004.

2. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la plusvalenza non è tassabile fin quando la stessa non viene realizzata, ed in base all’art. 81 TUIR essa si realizza con il relativo trasferimento immobiliare, cui si ancora necessariamente la definitività dell’operazione (Cass.17960/2013, Cass. 35463/23). Né gli effetti meramente obbligatori del preliminare, e dunque la non definitività, sono posti in discussione dalla clausola di anticipata consegna (al momento della stipula del preliminare) dell’immobile, in quanto ciò non determina un anticipato trasferimento del diritto reale, ma solo del possesso anziché della mera detenzione, fermo restando che il trasferimento del diritto viene comunque disposto successivamente in sede di contratto definitivo (Cass. 11415/2003).

3. Alla luce di quanto precede il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4.100,00,oltre spese anticipate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024 Il Pr