Court dismisses tax agency appeal, allowing de minimis claim due to lower court's failure to verify EU regulation requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the regional tax commission's decision regarding seismic disaster benefits. The agency argued the claim was inadmissible because the request for full reimbursement was raised for the first time at the appellate level. The court ruled that the lower court failed to examine whether the taxpayer met the specific requirements of the EU de minimis regulation, which is a prerequisite for the benefit, and therefore quashed the decision with remittal to the second-instance tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 d.lgs. n. 546/1992; Art. 295 cod. proc. civ.: The lower court must actively verify the compliance with EU de minimis regulation requirements when granting seismic disaster benefits; failure to examine these statutory prerequisites constitutes a ground for cassation with remittal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro EREDI di Rosa NICOSIA, - intimati – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 7992/13/21 depositata il 16 settembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia ricorre avverso la decisione d’appello che ha riconosciuto i presupposti per i benefici conseguenti agli eventi sismici e vulcanici che hanno interessato la provincia di Catania nell’ottobre 2002, osservando altresì che la richiesta di riconoscimento integrale degli importi iscritti a ruolo era nuova in quanto proposta in appello. CONSIDERATO CHE DE MINIMIS 1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 295 cod. proc. civ.
2. Intanto va affermato che la domanda relativa all’intero importo, effettivamente iscritto a ruolo, dipende dalla decisione della Commissione Europea 2016/195, che ha subordinato la spettanza del beneficio al rispetto del regolamento de minimis, laddove l’Agenzia allega che il contribuente stesso non avrebbe dimostrato il ricorrere dei relativi requisiti, che correttamente la stessa CTR pone a carico dell’onere probatorio del contribuente. Orbene la CTR, nella sua motivazione, data per pacifica la natura di imprenditore del contribuente, come eccepito dall’Agenzia, non si è data carico di esaminare la sussistenza circa la ricorrenza dei requisiti previsti dal regolamento, e pertanto la pronuncia medesima dev’essere cassata con rinvio allo scopo. Né può ritenersi che la CTR possa aver tratto dalla sospensione della cartella la sussistenza dei presupposti del beneficio, siccome pacifici, dal momento che –come già osservato – la decisione della CE è intervenuta in corso di giudizio, e non certo all’epoca dell’emissione della cartella medesima.
2. Il ricorso merita dunque accoglimento con rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- Catania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024 Il Presid