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Ordinanza Interlocutoria — n. 2352/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax collection appeal due to taxpayer's request for debt settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2352/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the proceedings pending proof of full payment of the disputed tax debt. The taxpayer requested a simplified debt settlement procedure, which the Collection Agency confirmed was valid until late 2027. Consequently, the court halted the litigation to allow the administrative process to resolve the financial obligation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022; When a taxpayer requests a simplified debt settlement procedure and the collection agency confirms its validity, the court must suspend the litigation pending proof of integral payment.

Parole chiave

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tax debt settlement simplified procedure suspension of proceedings collection agency confirmation integral payment proof ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Poliambulatorio Centro Odontostomatologico Cerasuolo s.a.s. di Napolitano Carmela C. in liquidazione, sedente in Napoli, con avv. Luigi Vespoli; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 6419/2021 depositata il 7 settembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia notificava atto di recupero a tassazione in data 28.11.2018, e successivamente l’Agenzia della Riscossione notificava la relativa cartella, qui impugnata, il 26.8.2019. L’impugnazione era fondata sulla asserita mancata notificazione dell’atto di recupero, difetto di motivazione e decadenza dalla sosp potestà impositiva. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a cinque motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso, e quella della Riscossione è rimasta intimata.

Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa contenente domanda di definizione agevolata del carico. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente deve darsi atto del fatto la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata dei carichi derivanti dalla cartella impugnata, correttamente citata, nonché la risposta dell’Agenzia della Riscossione (cfr. prospetto n. progr.

11) per cui deve disporsi la sospensione del giudizio in attesa della prova dell’integrale pagamento (ultima rata scadente al 30 novembre 2027), come disposto dall’art.1, comma 236, l. n. 197/2022. P. Q. M. La Corte dispone la sospensione del giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024 Il Presidente (Andre