Italian Court dismisses appeal due to failure to deposit the contested tax court judgment in the case file.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested judgment from the Regional Tax Commission was not deposited in the case file. The appellant argued for the review of the tax decision, but the court found no record of the document or its deposit by any party. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible under civil procedure law and ordered the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: The failure to deposit the contested judgment in the case file renders the appeal inadmissible, requiring the appellant to bear the procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Monica MASTRANTONI, con avv. Emanuela Iacovelli; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4081/11/2021 depositata il 15 settembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Pregiudizialmente deve rilevarsi che non risulta essere stata depositata copia della sentenza impugnata, né la stessa risulta essere stata depositata da altra parte o comunque presente nel fascicolo (Cass. 10648/2017).
Pertanto, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con aggravio di spese in capo alla ricorrente soccombente. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 Deposito sentenza impugnata maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’improcedibilità il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 4300,00, oltre spese anticipate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2024 Il Presidente (Andreina Giudicepi