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Decreto — n. 2311/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for abandonment due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 2311/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The tax authority argued that the lapse of time constituted a formal waiver of the right to appeal. Consequently, the court ruled that the procedural silence amounted to a renunciation of the recourse, extinguishing the case and awarding costs to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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abandonment of appeal forty-day period extinction of proceedings tax authority procedural waiver compensazione nel fallimento restituzione di prestazioni complementari diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
TRIBUTARIA II GRADO BOLZANOn.97/2016depositata il 07/11/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
TRIBUTARIA II GRADO BOLZANOn.97/2016depositata il 07/11/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11706/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro COIMBRA DI DA COSTA SANTOS RIBEIRO DA SILVA JOSE' SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell’avvocato MANCINI MARCO (MNCMRC56M03H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRANDSTATTER GERHARD (BRNGHR53A22I431R) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.

TRIBUTARIA II GRADO BOLZANOn.97/2016depositata il 07/11/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis