Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2272/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of contradiction against co-heir Annita Agosta, ordering new hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2272/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against the tax agency's refusal to pay tax refunds, citing a procedural defect. The original judgment was contested only by one co-heir, Alexandra Neacsu, while the other co-heir, Annita Agosta, was not notified of the lawsuit. Consequently, the court ordered a new hearing to integrate the missing party's contradiction before proceeding with the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A judgment rendered in a compliance proceeding against multiple heirs is voidable for lack of contradiction if only one heir files the appeal without notifying the others, requiring integration of the missing party before the appeal can be examined on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of contradiction co-heir notification tax refund appeal procedural defect integration of contradiction new hearing order compliance proceeding restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis. 1 c.p.c.
Art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.190
Alexandra Brindusa Neacsu ha depositato memoria ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso e la condanna di controparte alle spese, con attribuzione al difensore antistatario.
Art. 16-octies del d.l. n. 91/2017
Andreina Giudicepietro dell’art.1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dapprima dal menzionato art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, quindi dall'art.
Art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162
91/2017, quindi dall'art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.15005/2022R.G. proposto da : Neacsu Alexandra Brindusa, rappresentat a e difes a da ll’avv. Alessandro Di Prima (pec ); –ricorrente – E Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1 0589/2021 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata il 10 novembre 2021, depositata il 26 novembre 2021e non notificata. tributi r.g. n.15005/2022 Cons. est.

Andreina Giudicepietro Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 gennaio 2025dal consigliere Andreina Giudicepietro . FATTI DI CAUSA Alexandra Brindusa Neacsu ricorr e con due motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe , che ha rigettato il ricorso del la contribuente e di Annita Agosta per l’ottemperanza della sentenza n.2371/2017, con cui era stato riconosciuto il diritto delle ricorrenti al rimborso del 90 per cento delle imposte versate dal comune dante causa Distefano Salvatore per Irpef relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, in seguito al riconoscimento dei benefici fiscali spettanti ai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990.

L’ufficio aveva erogato solo la metà dell’importo in oggetto, ritenendo che il comando giudiziale dovesse essere coordinato, in fase esecutiva, con il sopravvenuto art. 16-octies, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2017, n. 123, entrato in vigore il 13 agosto 2017, il quale ha operato una decurtazione del 50% dei rimborsi per il caso in cui l’ammontare delle somme eccedesse le complessive risorse all’uopo stanziate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 .

Alexandra Brindusa Neacsu ha depositato memoria ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del ricorso e la condanna di controparte alle spese, con attribuzione al difensore antistatario. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. C on il primo motivo, la ricorrente denunzia , in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione r.g. n.15005/2022 Cons. est. Andreina Giudicepietro dell’art.1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come modificato dapprima dal menzionato art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, quindi dall'art. 29, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n.8, del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017, e degli artt. 81 e 111 Cost. in combinato disposto tra loro. 1.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., degli artt. 3 e 53 Cost., per il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’amministrazione finanziaria.

2. Preliminarmente, deve rilevarsi ildifetto di contraddittorio, in quanto la sentenza impugnata è stata resa nel giudizio di ottemperanza anche nei confronti di Annita Agosta, che, da quanto è dato evincere dagli atti di causa (in particolare dal controricorso dell’Agenzia delle entrate), sarebbe coerede, con Alexandra Brindusa Neacsu, dell’originario contribuente Distefano Salvatore. Tuttavia, la sentenza risulta impugnata solo da Alexandra Brindusa Neacsu , senza che all’altra coerede, già parte del giudizio di ottemperanza, sia stato notificato il ricorso. Deve, quindi, disporsi l’integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c. nei confronti di Annita Agosta, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Annita Agosta mediante notifica del ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il 22 genna