Italian court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary debt settlement under debt cancellation laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax appeal dismissed because the taxpayer voluntarily settled the disputed debt under specific debt cancellation laws. Although the taxpayer argued for procedural violations and lighter sanctions regarding an inductive assessment, they had already paid the full amounts due. Consequently, the court ruled that the dispute ceased to exist, extinguishing the legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 3 d.l. n. 119/2018: When a taxpayer voluntarily pays the full disputed amount under debt cancellation schemes, the judicial dispute is extinguished and no further proceedings can be pursued.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.22518/2016R.G. proposto da : Silano Michele, rappresentatoe difeso da ll’avv. Pierluigi Muccari (pec pierluigi.muccari@avvocaticatanzaro.legalmail.it), presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Po n.9; –ricorrente – E Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2036 - 39 - 16 d ella Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 4 marzo2016 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 gennaio 2025dal consigliere Andreina Giudicepietro . tributi r.g. n.22518/2016 Cons. est. Andreina Giudicepietro RILEVATO CHE Michele Silanoricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello del contribuente , riducendo ulteriormente i maggiori ricaviper l’anno di imposta 2007, rilevati dall’ufficio con accertamento analitico induttivo e già rideterminati dal giudice di primogrado; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; in data 12 novembre 2024, parte contribuente depositava memoria, con documentazione allegata, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla rottamazione dei carichi ex art.6 d.l. n.193/2016 ed art.3 d.l. n.119/2018, pagando gli interi importi dovuti;
CONSIDERATO CHE 1.1. c on il primo motivo, i l ricorrent e denunzia la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., deducendo l’omessa pronuncia sulla denunziata violazione dell’art.7 l. 27 luglio 2000, n.212, e dell’art.42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600; con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.7 l. 27 luglio 2000, n.212, e dell’art.42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; secondo il ricorrente, l’amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento avrebbe fatto riferimento ad informazioni assunte da soggetti terzi, senza individuare precisamente i dati e le notizie acquisite ed allegare i documenti relativi; r.g. n.22518/2016 Cons. est.
Andreina Giudicepietro con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art.39, comma 1, lett.d), d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; il ricorrente ritiene che l’ufficio abbia effettuato l’ accertamento induttivo senza che ricorressero elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; con il quarto motivo, il ricorrente chiede l’applicazione, per il principio del favor rei , della nuova disciplina sanzionatoria più favorevole, di cui all’art.1 d.lgs. n.471/1997 per le violazioni di infedele dichiarazione; 2.1. preliminarmente deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere il ricorrente aderito alla rottamazione dei carichi ex art.6 d.l. n.193/2016 ed art.3 d.l. n.119/2018, pagando gli interi importi dovuti; le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate; nell'ipotesi, come quella di specie, di adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.doppio contributo unificato (Cass. n. 14782/2018; n.31732/2018; vedi anche S.U. n.19976/2024);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione dell