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Ordinanza — n. 2267/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal due to death of taxpayer, extinguishing personal tax liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2267/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute ceased following the death of the taxpayer, Angelo Meroni. The tax authority appealed a lower court decision that had rejected their sanctions due to late notification, arguing the debt should be enforceable. The court ruled that administrative sanctions are personal and do not transmit to heirs, thereby extinguishing the state's claim upon the taxpayer's death.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. 472/1997; Art. 20 l. 289/2002: Administrative sanctions are personal obligations that extinguish upon the death of the taxpayer and do not transmit to heirs.

Parole chiave

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administrative sanctions personal liability death of taxpayer non-transmissibility cessation of dispute tax authority appeal heirs and estate tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invero, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs.
Art. 10 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 20 l. 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 8097/2003
2 e costituisce un principio di ordine generale, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass. n. 8097/2003).
Cass. n. 27126/2019
Cass. n. 34740/2023
Cass. n. 34756/2023
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4018/2015R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma , alla vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – E Meroni Angelo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla (pec: giuseppemariacipolla@ordineavvocatoroma.org), presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 134, cap.00195; -controricorrente- E Mariani Liliana , Meroni Elena , Meroni Alessandro ed avv.

Laudisio Sabrina, in qualità di tutore di Meroni Alberto , quali eredi di Meroni Angelo, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Maria Cipolla, presso tributi r.g. n.4018/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro cui elettivamente domiciliano in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 134, cap.00195; -interventori- avverso la sentenza n. 3278/2014 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 26 maggio 2014, depositata il 18 giugno 2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 gennaio 2025dal consigliere Andreina Giudicepietro .

FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivocontro Angelo Meroni, che resiste con controricorso , avverso la sentenza n.3278/2014della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 26 maggio 2014, depositata il 18 giugno 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio, ritenendo che l’atto di irrogazione delle sanzioni fosse stato notificato tardivamente, oltre il termine di cui all’art.20 d.lgs. 472/1997 (il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, nella specie il 31 dicembre 2008).

Aseguito del decesso del controricorrente intervenivano gli eredi. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 gennaio 2025, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . Gli eredi di Meroni Angelo in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. C on l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt.10 e 20 l. 27 dicembre 2002 n. 289 e r.g. n.4018/2015 Cons. est.

Andreina Giudicepietro dell’art.8, comma 5, l. 27 dicembre 2002 n. 289, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, invero, all’atto di irrogazione delle sanzioni deve intendersi applicabile la proroga biennale prevista dall’art.10 della legge citata. 1.2. Preliminarmente deve rilevarsi che nel processo sono intervenuti gli eredi Merone, che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito del decesso del controricorrente, sopravvenuto in corso di causa.

Cì in quanto la controversia riguarda l'impugnativa di un atto di irrogazione di sanzioni e la sanzione irrogata non ̀ trasmissibile agli eredi ex art.8 d.lgs. n. 472/97, quale corollario del carattere personale della responsabilità. Invero, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 18 dicembre 1997, 472, l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi; la regola della intrasmissibilitàdelle sanzioni amministrative agli eredi, fissata dall'art. 8 del d.lgs. citato, ̀ il corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2 e costituisce un principio di ordine generale, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione (Cass. n. 8097/2003).

Il decesso del contribuente, pertanto, determina il venire meno dell'interesse alla pretesa erariale con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. n. 27126/ 2019, alla cui motivazione si rimanda). Di conseguenza, come già deciso in analoghe fattispecie (Cass.n.34740/2023, n.34756/2023), la sentenza della C.t.r. deve essere r.g. n.4018/2015 Cons. est. Andreina Giudicepietro cassata per la non debenza delle sanzioni, non trasmettendosi la relativa obbligazione alle eredi. Le spese del giudizio vanno compensate attesa la sopravvenienza dell'evento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, cassa la sentenza impugnata e compensa