Cassation court dismisses tax authority appeal, allowing taxpayer to challenge tax liability limits and double taxation issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the lower court to retry the case. The court found the Regional Commission failed to examine factual elements regarding the taxpayer's joint liability for tax fraud and ignored evidence of double taxation. Consequently, the Court held that the lower court must re-evaluate the facts to determine if the taxpayer's liability was properly limited or if double imposition occurred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43-bis, 43-ter d.P.R. n. 602/1973; Art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973; The assignee of tax credits is liable only for the assigned amount unless joint liability arises from a fraudulent scheme, requiring a factual examination of the underlying conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16064/2014 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende; –ricorrente – contro MYTHOS FIDUCIARIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE MYTHOS VALUE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DORIDE S.R.L.IN LIQUIDAZIONE -intimati – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., - intimata - Società del gruppo Mythos - Responsabilità della cessionari a di crediti di imposta.avverso la sentenza n. 85/06/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024dal consigliere dott. Federico Lume. Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Milano, a seguito di una verifica fiscale che aveva coinvolto l'intero gruppo Mythos,recuperò, per gli anni 2002 e 2003, maggiori imposte in capo alla società Doride s.r.l. che del gruppo faceva parte e che aveva fraudolentemente creato un credito di imposta inesistente, del quale le società M y thos fiduci a ria s.r.l. e Mythos Value s.p.a. erano in parte cessionarie. L’avviso era impugnato da Doride s.r.l. davanti alla CTP di Milano. Mythos fiduciaria s.r.l., cessionaria di una quota dei crediti di imposta inesistenti contestati alla Doride s.r.l., impugnava altresì la cartella n. 0682009 0091855154/005 emessa nei suoi confronti quale responsabile solidale con Doride s.r.l.
Mythos Value s.p.a. impugnava la cartella n. 068 2008 029686204800 e me ssa ex art. 36 - bis d.P.R. n . 600 del 1973 per compensazioni superiori al credito di imposta dichiarato per l’anno di imposta 2004. La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, riuniti i ricorsi, li rigettava con sentenza n. 47/2011 del 21/02/2011.
2. Mythos Value s.p.a. impugnava la cartella di pagamento n. 068 2009 0091855154/001 notificatale quale responsabile solidale con Doride s.r.l. per i crediti ceduti. La CTP di Milano, con sentenza 85/2011 del 21/03/2011,accoglieva in parte il ricorso, limitando la responsabilità della società alla misura del credito ceduto.3. Riuniti gli appelli, proposti dalle società contro la prima sentenza e dalla Mythos Value s.p.a.e dall’Agenzia contro la seconda sentenza, i gravami erano decisi dalla Commissione tributaria regionale della Lombardiacon la sentenza 13/06/2013, n. 85/2013, con la quale: -dichiarava inammissibile l’appello di Doride s.r.l.; -accoglieva parzialmente l’appello di Mythos fiduciaria s.r.l. contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. 068 2009 0091855154/005,dichiarandone la responsabilità solidale nei limiti del credito ad essa cedutoda Doride s.r.l., sull’assunto che gli artt. 43-bis e 43-terd.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi, e non si estendano all’intero importo accertato nei confronti della cedente; - acco glieva parzialmente l’appello di Myt h os Value s. p.a. , anche essa cessionaria di crediti da Doride s.r.l., contro la sentenza della CTP relativa alla cartella n. 068 2009 009855154/001, riconoscendo non solo che la responsabilità solidale della medesima si limitasse all’importo del credito ceduto ma anche che essa non si estendesse a sanzioni e interessi, sull’assunto che gli artt. 43-bise 43 - ter d.P.R. n. 602 del 1973 limitino la responsabilità del cessionario di crediti di imposta ai soli crediti ceduti, senza sanzioni e interessi; - a cco glieva l’appello di Mythos Value s. p.a. contro la sentenza reiettiva del ricorso contro la cartella n. 068 2008 0296862048000 emessa per compensazioni superiori al credito dichiarato per il 2004 e al provvedimento di diniego di autotutela, per il divieto di doppia imposizione, di cui agli artt. 163 t.u.i.r. e 67 d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto i crediti di imposta ceduti erano stati recuperati anche con l’altra cartella.
4. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi.E’stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata a Equitalia Nord s.p.a., parte dei giudizi di merito e la rinnovazione nei confronti di Mythos Value s.p.a. Sono rimaste intimate Agenzia delle Entrate Riscossione, Mythos Value s.p.a., Mythos fiduciaria s.r.l. e Doride s.r.l. (il ricorso è stato loro notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore costituito in appello). La causa è stata quindi fissata per l’adunanza camerale del 16/10/2024. Considerato che: 1.Con il primo motivo la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5) cod. proc. civ., l’ omesso esame di fatti rilevantinonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3) cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 43- bis e 43 - ter d.P.R. 29/07/1973, n. 602, dell’art. 1292 cod. civ. e dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992; secondo la ricorrente, i giudici d'appello avrebbero dovuto negare l'applicazione degli artt. 43-bis e 43-ter d.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui limitano la responsabilità del cessionario del credito di imposta al solo importo del credito cedutogli, applicando invece il vincolo solidale di cui all'art. 1292 cod. civ., avuto riguardo al fattoche tutte le società del gruppo Mythos, nella specie, avevano scientemente dato corso all'evasione fiscale da cui traeva origine il recupero del credito di imposta falsamente esposto, in base a plurime circostanze fattualiil cui esame era stato del tutto omesso.
Essendo tali società state costituite al solo scopo di diluire il credito Irpeg originariamente generato in capo alla società Doride s.r.l., tanto determinava l'inapplicabilità del beneficio della limitazione della responsabilità al solo importo ceduto, previsto dagli artt. 43-bis e 43 - ter del d.P.R. n. 602 /1973 per le sole ipotesi in cui sia esclusa la fraudolenta creazione di crediti di imposta fittizia Con il secondo motivo l’Agenzia deduce l’ omesso esame di circostanze decisive, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
5) cod. proc. civ., e,sotto il profilo dell’art. 360, primo comma, n.
3) cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 t.u.i.r. e dell’art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, lamentando che la CTR abbia del tutto omesso di esaminare la circostanza fondante l’emissione della cartella n. 068 20080296862048 in sede di controllo ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi del 2004, costituita dall’utilizzazione in compensazione di un’eccedenza maggiore rispetto a quella dichiarata nell’anno precedente.
2. Il primo motivo attiene alle statuizioni della CTR relative alle cartelle emesse nei confronti di Mythos fiduciaria s.r.l. e Mythos Value s.p.a., per le quali i giudici di appello hanno ritenuto di limitare la responsabilità entro i limiti dell’importo delle eccedenze Irpeg oggetto di cessionedalla Doride s.r.l., escludendo altresì le sanzioni. Il motivoè fondato. Come posto a fondamento del ricorso, l e cartelle di pagamento impugnate non fanno esplicito riferimento alla limitazione della responsabilità tributaria del cessionario del credito di imposta oggetto di cessione; esse fanno rinvio all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società cedente il credito, nel quale, secondo quanto riportato dalla difesa erariale,vi è altresì un esplicito riferimento alla frode fiscale architettata dalla comune capogruppo Mythos, avente per oggetto la creazione di crediti di imposta fittizi, ceduti separatamente alle società controllate, al fine di ottenere illecitamente singoli rimborsi, frode alla quale avrebbero partecipato le predette società.
Tanto determina che la CTR avrebbe dovuto esaminare se il fatto dedotto in lite non fossela limitazione della responsabilità erariale delle contribuenti all'importo oggetto di cessione, bensì la loro compartecipazione a un disegno illecito finalizzato a frodare le ragioni del Fisco, ipotesi in cui, con ogni evidenza, la norma applicabile diverrebbe l'art. 1292cod. civ., come correttamente opina la ricorrente e come già ritenuto per analoga vicenda da Cass. 10/05/2021, n. 12290. Da ciò segueche, per dirimere la controversia così correttamente inquadrata in diritto, sia necessario l’esame degli elementi fattuali dedotti dall’Agenzia, di cui non vi è alcun cenno nella sentenza impugnata, e quindi un accertamento in fatto, che la CTR non ha compiuto, circa la sussistenza di una solidarietà passiva delle odierne intimate ex delicto.
3. Il secondo motivo attiene alla statuizione relativa alla cartella n. 06820080296862048 emessa nei confronti di Mythos Value s.p.a. in sede di controllo ex art. 36 - bis d.P.R. n. 600 / 1973 della dichiarazione dei redditi del 2004, con cui era stato recuperato a tassazione il maggior importo utilizz at o in compensazione dell’eccedenza Irpeg 2003 (dichiarata in euro 202.098,00 e compensata per la maggior somma di euro 3.233.638,00); la CTR ha infatti ritenuto che tale intimazione violasse il divieto di doppia imposizione, evidentemente facendo riferimento alla circostanza che l’eccedenza fosse la medesima recuperata con l’altra cartella emessa nei confronti della società.
Anche tale motivo è fondato. L'Agenzia evidenzia di aver dedotto, nelle controdeduzioni svolte nei giudizi di appello, debitamente localizzate e integralmente riportate nel ricorso, che la cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bisd.P.R. n. 600 del 1973 nasceva dalla circostanza fattuale che la società aveva effettuato compensazioni pari a 3.233.638,00 euro, superiori all'eccedenza di imposta riportata dall'anno precedente pari a 202.098,00; solo dopo l'emissione della cartella di pagamento la ricorrente aveva presentato un'istanza di autotutela deducendo la commissione di alcuni errori formali, istanza alla quale l'Agenzia aveva replicato con atto di diniego evidenziando non solo la predetta circostanza, relativa alla utilizzazione in compensazione di un importo superiore all'eccedenza riportata,ma anche una circostanza ulteriore e cioè che l'ufficio, con l’ avviso di accertamento , aveva radicalmente disconosciuto il credito d'imposta ceduto dalla Doride s.r.l. alla Mythos Value s.p.a. (il diniego era stato impugnato nello stesso giudizio ma l’impugnazione era stata respinta dalla CTP).
L'esame di tale circostanza infatto, del tutto omesso dalla CTR, è evidentemente decisivo perché il presupposto dell’emissione della cartella exart. 36-bis sarebbe dato esclusivamente dall ’ utilizzazione di una eccedenza di imposta superiore a quella riportatanella precedente dichiarazione, vertendosi quindi su due distinte ragioni di imposizione che non si sovrappongono.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, in entrambi i suoi motivi, per quanto indicato in motivazione; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui è demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di gi