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Ordinanza — n. 2141/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassation dismisses appeal due to absolute lack of reasoning on conflicting evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2141/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted the taxpayer's appeal against a second-instance tax court decision that reduced the refund amount. The lower court had accepted the tax authority's evidence over the taxpayer's proof without addressing the conflicting records. The Court ruled that the second-instance judgment was void because it asserted a principle of evidence precedence without analyzing the contradictory facts or distributing the burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment is void if it establishes a decisive fact based solely on one party's allegations while ignoring contradictory evidence, thereby committing an absolute lack of reasoning.

Parole chiave

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absolute lack of reasoning burden of proof distribution conflicting tax records tax refund reduction second instance judgment differimento dell'imposizione rimborso dell'imposta preventiva ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art.
Art. 115 c.p.c.
4 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché, in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
115 c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.
Art. 2697 c.c.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., per essere il Giudice d'Appello incorso nell’errore di aver ritenuto provato un fatto sulla base delle sole allegazioni dell’appellante, in totale assenza di prova”; 2.Con il secondo motivo si deduce “in relazione all’art.
Art. 116 c.p.c.
4 c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c., nonché, la violazione degli artt.
Art. 132 comma 1° n. 4) c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 115 c.p
4 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché, in relazione all’art.
art. 2697 c.c
3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., per essere il Giudice d'Appello incorso nell’errore di aver ritenuto provato un fatto sulla base delle sole allegazioni dell’appellante, in totale assenza di prova”; 2.Con il secondo motivo si deduce “in relazione all’art.
art. 116 c.p
4 c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c., nonché, la violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18526 del 20/09/2005
Cass. n. 26305 dell'11/09/2023
Cass. n. 2281 del 06/02/2004
Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
Cass. n. 1236 del 23/01/2006
Cass. n. 15964 del 29/07/2016
1236 del 23/01/2006; Cass. n. 15964 del 29/07/2016; Cass., n.
Cass. n. 32980 del 20/12/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23324/2023 R.G. proposto da: CIANCHINO SEBASTIANO, con l’avvocato Raffaele Carrozza che lorappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrente- avverso la sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa,n. 6477/2023, depositata il 270/7/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 202 5 dal relatore Consigliere Michele Cataldi;

Rilevato che: 1.Il contribuente propone due motivi di ricorso (supportati da memoria) per la cassazione della sentenza in epigrafe, “limitatamente al punto che ha accolto l’appello dell’Ufficio in ordine alla riduzione della somma da rimborsare”. Infatti, il contribuente, avendo presentato all’Agenzia delle entrate istanza di rimborso ex legge n. 289 del 2002, per conseguire il 90% delle imposte Irpef ed Ilor versate nel triennio 1990-1992, impugnava il silenzio rigetto formatosi dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, che accoglieva integralmente il ricorso.

Proposto appello dall’Ufficio, la sentenza qui impugnata lo ha parzialmente accolto, accertando che l’importo del rimborso da riconoscere andava ridotto ad € 9.054,88, poiché dalle risultanze dell’anagrafe tributaria emergeva che per l’anno 1990 non apparivano ritenute effettuate in favore del contribuente. L’Ufficio si difende con controricorso. Il ricorso è stato oggetto della proposta di cui all’art. 380-bis, c.p.c., a seguito della quale il ricorrente ha richiesto la decisionee prodotto memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., per essere il Giudice d'Appello incorso nell’errore di aver ritenuto provato un fatto sulla base delle sole allegazioni dell’appellante, in totale assenza di prova”; 2.Con il secondo motivo si deduce “in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 116 c.p.c., nonché, la violazione degli artt. 132 comma 1° n.

4) c.p.c. e 111 Cost., per mancanza assoluta di motivazione in ordine alle modalità di concreto esercizio del potere di giudicare secondo il prudente apprezzamento, allorché ha apoditticamente espresso una valutazione di acritica prevalenza delle risultanze dell’anagrafe tributaria, ad onta della prova contraria fornita dal contribuente”. 3.Preliminarmente deve darsi atto che non sussiste la carenza d’interesse del ricorrente rilevata nella proposta di cui all’art. 380-bis, c.p.c., atteso che i pagamenti delle somme oggetto del rimborso di cui si controverte sono avvenuti (come allegato e documentato dal ricorrente) in parte successivamente alla sentenza di primo grado ed alla sua notificazione all’Agenzia delle entrate ed in parteresidua a seguito di giudizio di ottemperanza della medesima pronuncia.

Sicché tali adempimenti, nella pendenza perdurante del giudizio d’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, non possono considerarsi di per sé soli manifestazioni di acquiescenza dell’Amministrazione alla pretesa restitutoria del contribuente, come questa Corte ha già espressamente ritenuto (sia pur sotto il diverso, ma necessariamente correlato, profilo dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’Agenzia stessa), quando ha chiarito che il versamento in favore del contribuente, ad opera dell'Amministrazione finanziaria, di quanto ordinato dal giudice tributario in sede di giudizio di ottemperanza non integra i caratteri della pura e semplice acquiescenza tacita alla sentenza, come tale preclusiva del diritto di impugnazione, rappresentando esso un adempimento non spontaneo, posto in essere in osservanza di un ordine di giustizia ed ispirato, potenzialmente, anche ad altre finalità, tra le quali quella di evitare ulteriori spese giudiziali e la esecuzione forzata(Cass. n. 18526 del 20/09/2005;Cass. n. 26305 dell’ 11/09/2023 ; con riferimento in generale all'esecuzione spontanea tendente ad impedire il pregiudizio derivante dall'esecuzione forzata di una sentenza, cfr. ancheCass.n. 2281 del 06/02/2004, ex plurimis).

In ogni caso, poi, l’espressa richiesta della controricorrente Agenzia di confermare la sentenza d’appello impugnata-sfavorevole in parte al ricorrente- è sintomatica della mancata acquiescenza della stessa Agenzia alla sentenza di primo grado e, comunque, alla pretesa restitutoria integrale del contribuente stesso. Il quale, dall’eventuale consolidamento della decisione d’appello che gli è in parte sfavorevole, subirebbe la decurtazione della somma domandata. Pertanto, non sussistono i presupposti né per dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di interesse del contribuente, né per accertare la cessazione della materia del contendere. 2.Venendo ai motivi di ricorso, essi vanno trattati congiuntamente e sono fondati, incorrendo l’impugnata sentenza nel vizio assoluto di motivazione nella parte in cui, a fronte della presa d’atto di risultanze istruttorie contrastanti, invece di provvederead esaminare queste ultime ed a porle in relazione tra loro, anche nell’ottica della ripartizione dell’onere della prova, ha affermato apoditticamente che “le emergenze dell’anagrafe tributaria debbano prevalere, attestando esse quanto sia stato effettivamente versato all’erario a titolo di imposte.”.

Sicché la sentenza d’appello da un lato ha espresso un immotivato principio di prevalenza della prova dell’Ufficio; dall’altro ha del tutto genericamente evocato queste ultime, non consentendo di comprendere la logica giuridica e fattuale che ha condotto alla decisione e che la sorregge la (Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014; Cass., n. 1236 del 23/01/2006; Cass. n. 15964 del 29/07/2016; Cass., n. 32980 del 20/12/2018). All’accoglimento dei motivi consegue la cassazione con rinvio della decisione impugnata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia-sezione staccata di Siracusa, cui demanda di provvedere anche su