Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to extinction of proceedings by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct, dismissing the appeal filed by Pavia Trust against the tax agency. The lower court found that the process terminated automatically under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 following the transmission of a list of extinguished judgments. Consequently, the court ruled that the litigation was legally concluded without a substantive decision on the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200 della legge n. 197/2022; The transmission of the list of extinguished judgments by the tax authority automatically terminates the civil proceedings, precluding further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21880/2021 R.G. proposto da : PAVIA TRUST SOCIETA' FIDUCIARIA S.R.L., rappresentatae difesa dall'avvocato PICCOLO GIANNI contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIR PROV PAVIA, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.1994/ 11/ 2021 depositata il 27/05/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 22/01/2025