Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 2104/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax dispute extinguished by administrative act per Art. 198 of Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 2104/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished following an administrative act by the Revenue Agency. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under Law 197/2022 documented the regular conclusion of the dispute, rendering further litigation unnecessary. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the tax liability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 198 of Law 197/2022; Art. 391 of the Civil Procedure Code: When an administrative act formally concludes a tax dispute under the specified list, the civil process is extinguished by operation of law, barring only a request for a hearing.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute extinction administrative act conclusion Law 197/2022 civil procedure termination Revenue Agency act procedural exhaustion case list insertion contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 198 of Law 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 of the Civil Procedure Code
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
Art. 40, comma 3 of D.L. 13/2023
609/ 16/ 2020 depositata il 21/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30458/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro COMODEPUR SCPA(IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT.SSA BORTOLI LAURA EDVIGE) rappresentata e difesa dell’avvocato GRADARA RITA unitamente all'avvocato LA ROCCA ADRIANA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG . LOMBARDIA n. 609/ 16/ 2020 depositata il 21/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 22/01/2025