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Ordinanza — n. 2097/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil court dismisses tax appeal due to tax incentive definition extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2097/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil judgment extinguished because the tax authority requested termination following a new tax incentive definition. The taxpayer had appealed a lower court ruling that favored their claim regarding incompatible energy incentives. The court ruled that the procedural outcome was moot due to the intervening administrative resolution.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: When a tax incentive definition intervenes and requests the extinction of the proceeding with the consent of the taxpayer, the court must declare the judgment extinguished.

Parole chiave

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tax appeal extinction incentive definition cessation of matter tax dispute mootness administrative resolution esenzione dalle imposte sull'energia indennità di prima sistemazione vantaggio concesso ad un'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 163 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32019/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro GHEMAR SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato GERACI OLGA (GRCLGO66R66H501R) rappresentata e difes a dall'avvocato NICOTRA FABIO (NCTFBA72B23L219D) -controricorrente- avverso SENTENZA diCOMM.TRIB.REG.

DEL PIEMONTE n. 820/2019 depositata il 02/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente soc. Ghemar s.r.l. era destinataria di avviso di accertamento con recupero a tassazione delle agevolazioni fruite in base all’art. 6, commi 13-19, della l. n. 388/2000 (c.d. Tremonti Ambiente), vedendosi detassato il reddito di impresa in conseguenza della messa in opera di un impianto fotovoltaico. L’Ufficio rilevava come la società predetta avesse altresì fruito della tariffa incentivante accordata ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 387/2003 e relativo d.m. 5 maggio 2011 (c.d.

IV conto energia). Di qui la ripresa a tassazione sulle agevolazioni per la realizzazione dell’impianto, ritenute incompatibili con la fruizione delle tariffe speciali per l’energia elettrica da fonte rinnovabile. I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, sull'assunto non rinvenirsi alcuna disposizione specifica che ritenga incompatibili le due agevolazioni. Per altro verso, era confermata la competenza dell'Ufficio vertendosi i profili tributari di agevolazioni e sgravi, competenza revocata in dubbio dalla parte contribuente fin dal primo grado di giudizio.

Avverso la sentenza d'appello, confermativa di quella di primo grado, ricorre per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo di doglianza, cui replica con tempestivo contro ricorso la parte contribuente. In prossimità dell’adunanza, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di cessazione della materia e la parte privata ha depositato memoria instando per la dichiarazione di cessata materia del contendere per intervenuta definizione agevolata. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, commi 13 e 19, della legge numero 388 del 2000, dell'articolo 26 del decreto legislativo numero 28 del 2011, del decreto del ministero delle infrastrutture e sviluppo economico del 5 maggio 2011, cosiddetto quarto conto energia, e decreto dello stesso ministero del 5 luglio 2012, cosiddetto quinto conto energia.

Non si procede all’esame del motivo in quanto, con nota 16 novembre 2023,l’Agenzia delle entrate ha comunicato l’intervenuta regolare definizione agevolata ed ha chiesto l’estinzione del giudizio, con cessazione della materia del contendere. A tale istanza ha prestato adesione la parte contribuente. Il giudizio può pertanto essere dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata, con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta