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Ordinanza — n. 2086/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding improper deduction of passive accruals and mileage reimbursements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2086/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy administrator's appeal against a regional tax commission decision denying deductions for mileage reimbursements and passive accruals. The tax authority argued the deductions lacked required documentation and met no legal conditions, while the appellant contended the accruals stemmed from credit disputes rather than renunciations. The court ruled the appeal inadmissible due to procedural preclusion and the failure to identify specific legal errors in the lower court's factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 5 D.Lgs. n. 446/1997; Art. 109 TUIR: The court rejects tax appeals where the appellant merely contests factual evaluations without pinpointing specific legal errors, rendering the complaint inadmissible under the principle of double conformity.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility passive accruals deduction mileage reimbursement rules procedural preclusion double conformity principle factual assessment review bankruptcy administrator liability detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, dichiaratamente formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997
c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del D.
Art. 109, commi 1, 2 e 5, del TUIR
c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109, commi 1, 2 e 5, del TUIR.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 8053/2014
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Testo completo

sul ricorso iscritto al n. 12734/2022 R.G. proposto da FALLIMENTO della CE.DI. SISA CENTRO SUD S.P.A., in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro di Maggio (domicilio digitale: gennarodimaggio@avvocatinapoli.legalmail.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 7903/24/21 depositata l’8 novembre 2021 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 gennaio 2025 dal Consigliere Danilo CHIECA FATTI DI CAUSA All’esito di attività di verifica fiscale, la Direzione Regionale della Campania dell’Agenzia delle Entrate notificava alla CE.DI.

Sisa Centro Sud s.p.a. (d’ora in poi, per brevità, CE.DI.), esercente l’attività di distribuzione organizzata di generi alimentari nell’Italia centromeridionale, un avviso di accertamento mediante il quale muoveva una serie di rilievi formali e sostanziali con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata dalla detta società per l’anno 2013, operando le conseguenti riprese a tassazione. Le contestazioni mosse dall’Ufficio concernevano, in particolare: (a)l’indebita deduzione, ai fini dell’IRES, di rimborsi chilometrici erogati agli amministratori in assenza delle condizioni richieste per il riconoscimento della cd. indennità di trasferta; (b)l’omessa esposizione, fra le variazioni in aumento rilevanti ai fini dell’IRAP, di una quota dell’accantonamento relativo all’operazione a premi con raccolta di punti di fedeltà denominata Felice di stare qui ; (c)l’indebita deduzione, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, di sopravvenienze passive non idoneamente documentate.

La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che respingeva il suo ricorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 7903/24/21 dell’8 novembre 2021, rigettava sia l’appello principale spiegato dal curatore del fallimento della CE.DI., nelle more dichiarato, sia quello incidentale esperito dall’Amministrazione Finanziaria, con il quale era stata lamentata l’omessa pronuncia della CTP in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per tardiva costituzione della parte privata.

Avverso tale sentenza il fallimento CE.DI. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, dichiaratamente formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 446 del 1997. 1.1 La doglianza concerne il rilievo dell’Ufficio relativo all’om essa esposizione, fra le variazioni in aumento da apportare ai fini dell’IRAP, di una quota degli accantonamenti per operazioni a premio. 1.2 Si sostiene che la CTR non avrebbe tenuto conto della natura consortile della CE.DI., società priva di scopo di lucro e svolgente la propria attività a esclusivo favore dei soci, sui quali vengono sempre ribaltati i costi da essa sostenuti. 1.3Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. 1.4 In primo luogo, esso è stato ricondotto al paradigma del numero 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in violazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter dello stesso codice, applicabile «ratione temporis» anche alle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali (ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado), in base al quale, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito (cd.

«doppia conforme»), il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del medesimo comma 1 dell’art. 360 (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Ed è bene sùbito chiarire che il precedente di questa Corte invocato dal ricorrente (ordinanza n. 6293/2021 del 5 marzo 2021), relativo ad altro avviso di accertamento emesso nei confronti della CE.DI. per l’anno d’imposta 2011, afferisce a fattispecie diversa da quella che qui ci occupa, posto che, in quel caso, si era in presenza di ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR campana che aveva riformato la decisione di primo grado. 1.5 Fermo quanto precede, il mezzo in esame prospetta una questione che non risulta trattata nella sentenza ora in disamina e che l’impugnante non dimostra, all’uopo fornendo le necessarie indicazioni processuali, di aver ritualmente introdotto nei pregressi gradi di merito. 1.6 Sicchè, pur volendo inquadrarl o nello schema dell’a rt. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., esso non potrebbe comunque trovare ingresso, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il qualeil ricorrente per cassazione ha l’onere di indicare specificamente gli atti del giudizio di merito in cui siano state sollevate le questioni giuridiche proposte, onde evitare di incorrere in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso (o del singolo motivo) per novità della censura (cfr., ex multis, Cass. n. 21480/2024, Cass. n. 1616/2024, Cass. n. 34470/2023, Cass. n. 34422/2023).

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, nn.

3) e 5) c.p.c., vengono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 95, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). 2.1 Si contesta l’impugnata sentenza nella parte in cui ha negato la deducibilità ai fini dell’IRES dei costi chilometrici documentati dalla contribuente. 2.2 Viene rimproverato alla CTR di aver semplicisticamente identificato la sede di lavoro nella sede legale di Gricignano di Aversa, senza considerare che agli atti di nomina alcuna sede di lavoro risulta contrattualmente determinata e che, dunque, nel caso di specie, ai fini del trattamento tributario delle indennità percepite per le trasferte si può fare riferimento al domicilio fiscale degli amministratori . 2.3 Il motivo è inammissibile. 2.4 Per quanto attiene alla denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e controverso, si richiamano le considerazioni svolte sopra, nel sottoparagrafo 1.3, in sede di scrutinio del primo motivo. 2.5 Riguardo, invece, al profilo di censura incentrato sulla pretesa violazione o falsa applicazione dell’art. 95, comma 3, del TUIR, va osservato che la Commissione Regionale ha così statuito in ordine al motivo di appello articolato sul punto dalla contribuente:

«...la società nel gravame proposto insiste circa l’esistenza ( recte : l’inesistenza -n.d.r.) di una sede precisa dove la società svolgere l’attività di impresa. Tanto viene smentito non solo dai documenti allegati in primo grado dall’Ufficio (interrogazione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria ed al sito della Camera di Commercio), dai quali si rileva l’indicazione della sede sociale, ma anche dalla affermazione di controparte (cfr. ... a pagina 1 ricorso CTP): ”l’attività viene svolta presso la sede legale, operativa ed amministrativa sita in zona industriale ex Indesit stab. 17 di Gricignano di Aversa“.

Inoltre, i tragitti contestati ed oggetto di rimborso riguardano lo spostamento dei soggetti dal proprio, personale, domicilio alla sede legale della società. Neanche in questa sede la società documenta la correttezza dell’indennità di trasferta oggetto di deducibilità. La spesa di trasferta presuppone che il lavoratore, per una richiesta del datore, presti la propria attività lavorativa, per esigenze aziendali temporanee, in una sede diversa da quella stabilita, al di fuori del Comune in cui è situata la sede lavorativa. Mentre le fatture relative a detti costi, presentate in corso di verifica, indicavano che il trasferimento ”con mezzo proprio“ si verificava da Torre Annunziata (domicilio personale dell’amministratore, sig.

Pettorino Aldo) a Gricignano di Aversa, sede legale della società; da Casagiove (domicilio personale dell’altro amministratore, sig. Politico Elpidio) a Gricignano di Aversa, sede legale della ricorrente». 2.6 Dalla surriportata motivazione emerge chiaramente come la CTR abbia ritenuto, sulla scorta di un apprezzamento in fatto, che non fosse stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennità di trasferta in favore degli amministratori della società, risultando documentati soltanto gli spostamenti da questi effettuati con mezzo proprio per raggiungere dal loro domicilio la sede legale della società, coincidente con quella «operativa ed amministrativa». 2.7 Lungi dall’evidenziare in quale modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici del caso controverso o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina prevalente (cfr., sull’argomento, Cass. n. 3572/2024, Cass. n. 19822/2023, Cass. n. 37257/2022, Cass. n. 41722/2021), la censura in esame si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio esaminato dai giudici «a quibus» (con specifico riferimento agli atti di nomina degli amministratori, il cui contenuto, oltretutto, nemmeno viene riportato nel corpo del ricorso, in osservanza del principio di autonomia di tale atto processuale ricavabile dall’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.).

3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109, commi 1, 2 e 5, del TUIR. 3.1 Avrebbe errato la CTR nel ritenere che le sopravvenienze passive portate in deduzione dalla contribuente non fossero state idoneamente documentate. 3.2 Si argomenta, in proposito, che tali sopravvenienze non (era)no state originate dalla rinuncia a crediti certi, liquidi ed esigibili, bensì da contestazioni di credito, ovvero da richieste di abbuoni che, pur portate dalla società a deconto dei costi effettivamente sostenuti e pur avendo gravato sulla tassazione dell’anno di competenza, non a(veva)no, in via successiva, trovato l’adesione da parte dei fornitori . 3.3 Viene soggiunto che non è dato comprendere quale supporto documentale fosse possibile allegare per giustificare la sopravvenienza, se non semplicemente i mastri di conto relativi alle poste in esame , e che stesso rilievo può esporsi per le sopravvenienze passive relative ai clienti . 3.4 La lagnanza è inammissibile, incorrendo anch’essa nella preclusione della «doppia conforme» di cui si è detto sopra. 3.5 Per completezza espositiva, va notato che le considerazioni svolte dal ricorrente in ordine alla durata decennale dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili esulano, in tutta evidenza, dal vizio dedotto con il motivo in disamina. 3.6 Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che sul tema sia stata sollevata un’autonoma censura di violazione di legge, la stessa andrebbe comunque ritenuta inammissibile, atteso che il Fallimento impugnante non ha individuato eventuali proposizioni giuridicamente errate contenute nella sentenza di appello, ma si è limitato a contestare la valutazione in fatto compiuta dalla CTR, imputando ai giudici di secondo grado di non aver considerato che le sopravvenienze passive recuperate a tassazione si riferivano a precedenti periodi di imposta per i quali, all’atto della notifica dell’accertamento impugnato, il termine decennale era abbondantemente decorso .

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Fallimento della CE.DI. SISA Centro Sud s.p.a., in persona del curatore, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta i