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Decreto — n. 2074/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings by default.

Numero d'incarto Decreto — n. 2074/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The applicant, represented by the General Attorney, challenged a pension fund decision, while the respondent argued the procedural lapse rendered the appeal invalid. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to rule that the appeal was deemed withdrawn, thereby terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication results in the appeal being deemed withdrawn and the proceedings extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal extinction procedural default forty day rule Cassation procedure deemed withdrawal rettificazione della decisione esecuzione della sentenza spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
LOMBARDIA n.664/2020 depositata il 27/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31206/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro FONDO PENSIONI EX CASSA DI RISPARMIO TORINO rappresentato e difeso dall’avvocato DI SIENA MARCO (DSNMRC71L01D969K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n.664/2020 depositata il 27/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che l’indirizzo giurisprudenziale si è consolidato solo dopo il deposito de ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per la compensazione dele spese di lìte

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Spese compensate. Così deciso in Roma,il 23/