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Decreto — n. 1979/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1979/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1979/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17545/2024 R.G. proposto da : CASA VIP SRL, elettivamente domiciliata in CANICATTI' VIALE REGINA ELENA, 99, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO II GRADO SICILIA n.597/2024depositata il 19/01/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1979/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CASA VIP SRL, elettivamente domiciliata in CANICATTI' VIALE REGINA ELENA, 99, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO II GRADO SICILIA n.597/2024depositata il 19/01/2024;

Parole chiave

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termine di pagamento mancato versamento dell'anticipo spese notificazione tardiva intimazione di pagamento opposizione tardiva credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17545/2024 R.G. proposto da : CASA VIP SRL, elettivamente domiciliata in CANICATTI' VIALE REGINA ELENA, 99, presso lo studio dell’avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO II GRADO SICILIA n.597/2024depositata il 19/01/2024;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 2