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Ordinanza — n. 1963/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows tax agency appeal, ruling economic interest requires specific justification beyond profit margins for black list countries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1963/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court allowed the tax agency's appeal against a lower court decision regarding deductible costs for transactions with black list countries. The agency argued that the lower court incorrectly defined economic interest, while the taxpayer contended that any profit margin sufficed. The court ruled that economic interest requires specific, demonstrable factors justifying the choice of a black list country, not merely the existence of a profit margin.

Regesto Legislator

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Art. 110, commi 10 e 11 del TUIR; Art. 348 ter, c.p.c.: For costs incurred in black list countries to be deductible, taxpayers must prove specific economic interests beyond mere profit margins, such as local production factors, which the lower court erroneously omitted.

Parole chiave

Generato dall'IA
black list countries tax deduction costs economic interest requirement transfer pricing rules Italy tax law deductibility criteria fiscal avoidance ostacoli tecnici

Disposizioni normative citate

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Art. 110, commi 10 e 11 del TUIR
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 110, commi 10 e 11,del TUIR.
Art. 348 ter, c.p.c.
2.Anzitutto deve escludersi l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 348 ter, c.p.c., in quanto a tacer d’altro esso non è fondato sul vizio delineato dall’art.
Art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
348 ter, c.p.c., in quanto a tacer d’altro esso non è fondato sul vizio delineato dall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., ma semmai sull’assunta violazione di legge di cui al num.
l. n. 296/2006
Cass.20081/14), requisito quest’ultimo poi eliminato dalla l. n. 296/2006 (l’operazione in questione risale comunque al 2005).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4030 del 2015
Cass. 20081/14
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro FAS TECH:TECHNOLOGY, VALUE, SOLUTIONS S. R . L . , sedente in Seregno, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura in atti dagliAvv.ti Enrico Allegro e Paolo Mereu; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 2543/2015 depositata il 10 giugno 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli.

Si dà atto che il Sostituto procuratore generale Aldo Ceniccola ha concluso, con memoria,per l’accoglimento del ricorso. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento in riferimento all’anno d’imposta 2005 per recupero di maggiori imposte dirette derivante da assunte operazioni soggettivamente inesistenti e conseguente disconoscimento dei relativi costi per € 274.159,51. Nello specifico la società contribuente intratteneva Operazioni in paesi black list rapporti con tale società DEE DEE sedente negli Emirati Arabi.

Per evitare questioni fiscali legate alla mancata reciprocità fra Italia ed Emirati, la Fas Tech chiedeva trasferirsi le transazioni in un altro paese, e la DEE DEE costituiva così una società inglese, la Supersure, che l’Agenzia delle entrate considerava mera società interposta e dunque procedeva ad applicare la disciplina relativa ai costi sostenuti in paesi cd.black list. La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR a sua volta, in ordine all’appello spiegato dall’Amministrazione, riteneva che la tecnologia “venduta” dalla contribuente era stata a sua volta dalla stessa “acquistata” e il relativo utile tassato in Italia, per cui respingeva il gravame.

Ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo, avverso il quale resiste la contribuente a mezzo di controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G. ha depositato le sue conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 110, commi 10 e 11,del TUIR. 2.Anzitutto deve escludersi l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 348 ter, c.p.c., in quanto a tacer d’altro esso non è fondato sul vizio delineato dall’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., ma semmai sull’assunta violazione di legge di cui al num.

3. Nel merito la normativa in esame prevede che, in caso di rapporti intercorsi con aziende aventi sede in paesi c.d. “black list” , tra i quali ratione temporisgli Emirati Arabi di cui si tratta, i relativi costi possano essere dedotti a condizione che sia provato che i contraenti esteri svolgono effettiva attività commerciale, che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico, che le stesse hanno avuto concreta esecuzione e, in ogni caso, che i costi non sono stati separatamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi (Cass. n. 4030 del 2015;

Cass.20081/14), requisito quest’ultimo poi eliminato dalla l. n. 296/2006 (l’operazione in questione risale comunque al 2005). Nella specie, è incontestata l’effettività dell’operazione, ma ciò che l’Agenzia contesta è la sussistenza di un effettivo interesse economico, consistente all’evidenza nel risparmio del costo rispetto a quanto sarebbe accaduto approvvigionandosi in paesi a fiscalità ordinaria. Siffatta interpretazione rende ragione della ratio della disposizione in parola, che si inserisce nella disciplina volta a disincentivare i rapporti commerciali con paesi a fiscalità privilegiata ove ciò non abbia una concreta giustificazione, ulteriore ovviamente rispetto al risparmio fiscale, che proprio in ragione della particolarità dei paesi in oggetto, dev’essere dimostrata.

La sentenza dei giudici d’appello invece fa coincidere l’interesse economico in parola con la sussistenza di un margine di utile fra il prezzo di acquisto della tecnologia (oggetto delle transazioni) e quello di sua rivendita, circostanza che però non serve a qualificare l’operazione effettuata con un paese black list, ma solo a verificare l’economicità in generale dell’operazione, all’uopo del tutto indifferente. In altri termini non è la legislazione speciale per le operazioni con paesi black list a prevedere che le operazioni svolte da imprese siano realizzate con un margine di utile, mentre essa richiede piuttosto che l’interesse speciale sia rivestito proprio dal fatto di acquistare (o comunque di porre in essere l’operazione) in quel determinato paese a fiscalità privilegiata, per fattori specifici (es. legati alla produzione locale) che devono essere evidenziati e dimostrati da parte di chi effettua siffatta scelta.

La decisione impugnata è dunque frutto di un’erronea interpretazione del concetto di effettivo interesse economico delle operazioni, di cui al citato art. 110, TUIR. La stessa deve quindi essere cassata, con rinvio al giudice d’appello il quale, conformandosi al principio qui espresso, procederà altresì alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia- Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere