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Decreto — n. 1944/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1944/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1944/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DEL LAZIO n.3651/2022depositata il 24/08/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1944/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Parole chiave

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rinuncia alla realizzazione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia alla sostanza rinuncia a pretese di salario sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DEL LAZIO n.3651/2022depositata il 24/08/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.841/2024 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VINCENZO BELLINI N. 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA (TRRNNL64D44H501M) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FERRARO FABIO (FRRFBA71S12F839X), JACCHIA ROBERTO A. (JCCRRT46L22D969T), AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO n.3651/2022depositata il 24/08/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,i