Decreto — n. 1938/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14136/2024 R.G. proposto da : BRUSCHETTO GIUSEPPA, REITANO GIUSEPPE, VECCHIO LUIGI, BRUSCHETTO ROSA MARIA, elettivamente domiciliati in CATANIA VIA ETNEA, 736 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato REITANO TERESA MARIA BEATRICE (RTNTRS72M52C351X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n.411/2024 depositata il 15/01/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1938/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BRUSCHETTO GIUSEPPA, REITANO GIUSEPPE, VECCHIO LUIGI, BRUSCHETTO ROSA MARIA, elettivamente domiciliati in CATANIA VIA ETNEA, 736 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato REITANO TERESA MARIA BEATRICE (RTNTRS72M52C351X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n.411/2024 depositata il 15/01/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14136/2024 R.G. proposto da : BRUSCHETTO GIUSEPPA, REITANO GIUSEPPE, VECCHIO LUIGI, BRUSCHETTO ROSA MARIA, elettivamente domiciliati in CATANIA VIA ETNEA, 736 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato REITANO TERESA MARIA BEATRICE (RTNTRS72M52C351X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n.411/2024 depositata il 15/01/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 21/01