Decreto — n. 1932/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14456/2024 R.G. proposto da : TELEO SERVICE COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in VERONA V.LO SAN BERNARDINO N. 6/B, presso lo studio dell’avvocato ERCOLE KATIA (RCLKTA65E58A515O) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANEVA ROBERTO (CNVRRT68M17L781L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO n.1116/2023 depositata il 11/12/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1932/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TELEO SERVICE COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in VERONA V.LO SAN BERNARDINO N. 6/B, presso lo studio dell’avvocato ERCOLE KATIA (RCLKTA65E58A515O) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANEVA ROBERTO (CNVRRT68M17L781L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO n.1116/2023 depositata il 11/12/2023;
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14456/2024 R.G. proposto da : TELEO SERVICE COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in VERONA V.LO SAN BERNARDINO N. 6/B, presso lo studio dell’avvocato ERCOLE KATIA (RCLKTA65E58A515O) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CANEVA ROBERTO (CNVRRT68M17L781L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO n.1116/2023 depositata il 11/12/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,i