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Ordinanza Interlocutoria — n. 1855/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1855/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1855/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3103/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro DAIDONE GIUSEPPE PAOLO, PAPACELLI MAURIZIO, PANDOLFI MASSIMO, quali soci della cessata New Team Volley Castelfidardo Società sportiva Dilettantistica, rappresentati e difesi, nel giudizio di merito, dal dott. Pietro Daidone, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, c.so Stamira n. 49 –intimati– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE, n. 742 del 22 giugno 2021, depositata il 25 giugno 2021 IRAP-IVA Società sportiva dilettantistica udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal consigliere Maura Nardin Premesso che -l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della C.T.R. delle Marche, che ha confermato la sentenza della C.T.P. di Anconadi annullamento dell’avviso di accertamento, notificato ai soci della cessata New Team Volley Castelfidardo Società sportiva dilettantistica,con cui era stata rideterminata, per l’anno di imposta 2006, la pretesa tributaria ai fini IRAP e IVA nella somma di euro 74.325,00 oltre a sanzioni ed interessi; -la C.T.R. , richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità dei soci per il caso di estinzione della società, ha ritenuto che non fosse stata neppure allegata dall’Ufficio l’eventuale distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota da parte dei soci; -la società è rimasta intimata; -l’Agenzia delle Entrate formula due motivi di ricorso. -con il primo si duole, ex art. 360, comma 1 n.

Regesto Legislator

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art. 115 cod. proc. civ, art. 2495 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 1855/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Assume che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., all’atto di estinzione della società si determina un fenomeno successorio, in virtù del quale l’obbligazione di una società di capitali, non si estingue, ma si trasferisce ai soci nei limiti di quanto riscosso, il che rende legittima la notificazione dell’avviso di accertamento ai soci, non costituendo condizione della legittimazione passiva la circostanza che non si sia proceduto al riparto in base al bilancio finale di liquidazione”.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'azionista esclusione del socio società finanziaria scioglimento della società debito sociale liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 115 cod. proc. civ
civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ..
art. 2495 cod. civ
Assume che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2495 cod.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3103/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro DAIDONE GIUSEPPE PAOLO, PAPACELLI MAURIZIO, PANDOLFI MASSIMO, quali soci della cessata New Team Volley Castelfidardo Società sportiva Dilettantistica, rappresentati e difesi, nel giudizio di merito, dal dott. Pietro Daidone, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Ancona, c.so Stamira n. 49 –intimati– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. delle MARCHE, n. 742 del 22 giugno 2021, depositata il 25 giugno 2021 IRAP-IVA Società sportiva dilettantistica udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal consigliere Maura Nardin Premesso che -l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della C.T.R. delle Marche, che ha confermato la sentenza della C.T.P. di Anconadi annullamento dell’avviso di accertamento, notificato ai soci della cessata New Team Volley Castelfidardo Società sportiva dilettantistica,con cui era stata rideterminata, per l’anno di imposta 2006, la pretesa tributaria ai fini IRAP e IVA nella somma di euro 74.325,00 oltre a sanzioni ed interessi; -la C.T.R. , richiamata la giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità dei soci per il caso di estinzione della società, ha ritenuto che non fosse stata neppure allegata dall’Ufficio l’eventuale distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota da parte dei soci; -la società è rimasta intimata; -l’Agenzia delle Entrate formula due motivi di ricorso. -con il primo si duole, ex art. 360, comma 1 n.

4) cod. proc. civ., della nullità della sentenza per violazione del disposto degli artt. 36 n.

4) d. lgs. 546/1992 e 132 n.

4) cod. proc. civ.. Sostiene cha la decisione impugnata sia priva di unamotivazione effettiva, essendo connotata da gravi contraddittorietà, in quanto conferma la sentenza di primo grado favorevole al contribuente ed al contempo accoglie il suo ricorso incidentale, rivelandosi per altro verso incomprensibilenella parte in cui decide nel merito; -con il secondo motivo, in via gradata, fa valere, ex art. 360, comma 1, n.

3) la violazionee falsa applicazione degli artt. 2495, 2696 e 2727 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ.. Osserva che la sentenza, laddove afferma che l’Ufficio non avrebbe assolto l’onere probatorio a suo carico in ordine alla distribuzione dell’attivo sociale ai soci della società estinta, non tiene in considerazione non che il recupero riguardava ricavi non dichiarati e come tali non tracciabili nella contabilità ufficiale , mentre era da ritenersi inconfutabile l’esercizio dell’attività, essendo state emesse delle fatture, ancorché in assenza delle dichiarazioni e del deposito dei bilanci.

Assume che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., all’atto di estinzione della società si determina un fenomeno successorio, in virtù del quale l’obbligazione di una società di capitali, non si estingue, ma si trasferisce ai soci nei limiti di quanto riscosso, il che rende legittima la notificazione dell’avviso di accertamento ai soci, non costituendo condizione della legittimazione passiva la circostanza che non si sia proceduto al riparto in base al bilancio finale di liquidazione”.

Rilevato che: -con ordinanza di questa Sezione n. 7425 del 21 febbraio 2023 è stata rimessa alle Sezioni unite di questa Corte la questione “se la condizione testualmente fissata dall'art. 2495 cod. civ., al fine di consentire ai creditori sociali di fare valere i loro crediti, dopo la cancellazione della società, nei confronti dei soci, si rifletta sul requisito dell'interesse ad agire in capo all'Amministrazione finanziaria o sulla legittimazione passiva del socio medesimo ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società e se la riconducibilità nell'ambito dell'una condizione dell'azione o dell'altra implichi conseguenze specifiche in tema di onere della prova.

Ciò tenuto conto anche che il processo tributario è annoverabile tra quelli di «impugnazione- merito» e della affermata natura dinamica dell'interesse ad agire, che come tale può assumere una diversa configurazione, ma fino al momento delladecisione”;-la risoluzione della questione appare indispensabile ai fini della decisione e che, pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo;

P.Q.M.

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