Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by third party, ending litigation between Coloritalia and Revenue Agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the subject matter of the dispute extinguished because the tax obligation was fully paid by a third party, EVP s.r.l. Coloritalia Bonet s.r.l. had appealed a regional tribunal decision regarding registration tax on business transfer contracts, arguing for specific interpretation of transactional documents. The court ruled that since the debt was settled by a co-obligated entity, the taxpayer lost interest in pursuing the case, thereby terminating the proceedings without examining the substantive legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 100 T.U. Imposta di Registro 1986: When the tax obligation underlying a dispute is extinguished by a third party, the subject matter of the litigation ceases to exist, rendering further examination of the appeal's merits unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
10/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2737/2021 R.G. proposto da : COLORITALIA BONET SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GLENDI CESARE FEDERICO (GLNCSR35T20D969B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
DELL’EMILIA ROMAGNA n. 759/11/20 depositata il 15/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 759/11/20 del 15/06/2020, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 605/01/16 della Commissione tributaria provinciale di Modena (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Coloritalia Bonet s.r.l. (oggi in liquidazione, di seguito Coloritalia) avverso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa ad una serie di atti negoziali (contratto di affitto di azienda con preliminare di vendita, contratto estimatorio e contratto di cessione d’azienda), interpretati nel loro complesso come un’unica operazione di cessione di azienda. 1.1.La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) «il contratto di affitto comprensivo di preliminare di vendita, il contratto estimatorio e il contratto di cessione appa[rivano] come condotte che depo[nevano] per la cessione d’azienda ab origine», dovendo essere considerata l’operazione nel suo complesso;
b) l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. sull’imposta di registro) vincolava l’interprete «a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali»;
c) ne conseguiva che «una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, [andava] considerata come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva», dovendo attribuirsi «rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate». 2.Avverso la sentenza di appello Coloritalia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente evidenziato che, come dedotto e documentato in controricorso da AE, l’obbligazione tributaria per cui è causa è stata integralmente assolta da EVP s.r.l., società con la quale Coloritalia ha posto in essere gli atti negoziali oggetto del presente giudizio e, dunque, coobbligata solidale della odierna ricorrente. 2.La circostanza è riconosciuta anche da Coloritalia con la memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., sicché, essendo stata estinta da EVP s.r.l. l’obbligazione tributaria oggetto dell’avviso di liquidazione impugnato, deve ritenersi cessata la materia del contendere, non avendo la società contribuente interesse all’esame dei motivi proposti. 3.La peculiarità della materia trattata, che ha visto succedersi numerosi e, spesso, non univoci interventi della giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, anche della Corte di giustizia della UE, nonché le modalità di definizione del presente procedimento giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e com