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Ordinanza Interlocutoria — n. 1803/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 1803/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1803/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31336/2021 R.G. proposto da: ALFONSI LUCA, rapp.to e difeso dall’avv. Chiara Ferretto -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 650/2021 depositata il 05/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza- culminata in PVC del 27 gennaio 2014, nei confronti di Luca Alfonsi, legale rappresentante pro tempore e amministratore della Luca 1959 srl, avente sede nel paese di Cortina d’Ampezzo (BL), esercente l’attività di “commercio al dettaglio di orologi, gioielleria ed argenteria”, è stato emesso avviso di accertamento n. T6Q03AC00019/2017 per l’anno 2012, anche sulla base di accertamenti bancari sui conti personali dei soci, con determinazione di reddito, ai fini delle imposte dirette, di 592.868,00 euro, valore della produzione ai fini IRAP di 656.862,00 euro, maggiori ricavi ai fini IVA di 793.183,00 euro.

Regesto Legislator

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articoli 2462 c.c, articolo 112 c.p, articoli 111 della Costituzione, art. 371 bis c.p, art. 331 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 1803/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., che i giudici avevano omesso di rilevare che non esiste una norma che stabilisce una coobbligazione tra società a responsabilità limitata e il suo legale rappresentante/amministratore per le obbligazioni tributarie della prima. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza poiché corredata di motivazione apparente con riguardo alla responsabilità personale dell’Alfonsi per i debiti fiscali della società.

Parole chiave

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ricupero d'imposta imposta diretta sul reddito inchiesta per sottrazione d'imposta procedura giudiziaria tributaria ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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articoli 2462 c.c
3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2462 c.c., 73 del d.P.R.
articolo 112 c.p
4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.
articoli 111 della Costituzione
3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 della Costituzione, 132, comma 2, n.
art. 371 bis c.p
Deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c., nei conf ronti del la Luca 1959 srl in liquidazione a cui il ricorso per cassazione non è stato notificato sebbene fosse parte del giudizio; invero, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'art.
art. 331 c.p
371 bis c.p.c., nei conf ronti del la Luca 1959 srl in liquidazione a cui il ricorso per cassazione non è stato notificato sebbene fosse parte del giudizio; invero, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'art. 331 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31336/2021 R.G. proposto da: ALFONSI LUCA, rapp.to e difeso dall’avv. Chiara Ferretto -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 650/2021 depositata il 05/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza- culminata in PVC del 27 gennaio 2014, nei confronti di Luca Alfonsi, legale rappresentante pro tempore e amministratore della Luca 1959 srl, avente sede nel paese di Cortina d’Ampezzo (BL), esercente l’attività di “commercio al dettaglio di orologi, gioielleria ed argenteria”, è stato emesso avviso di accertamento n. T6Q03AC00019/2017 per l’anno 2012, anche sulla base di accertamenti bancari sui conti personali dei soci, con determinazione di reddito, ai fini delle imposte dirette, di 592.868,00 euro, valore della produzione ai fini IRAP di 656.862,00 euro, maggiori ricavi ai fini IVA di 793.183,00 euro.

2. L’atto impositivo in parola è stato notificato, oltreché che alla società, anche personalmente a Luca Alfonsi «nella qualità di autore della violazione».

3. L’Alfonsi, sia in proprio sia quale legale rappresentante della società Luca 1959 srl , ha proposto ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Belluno ha rigettato.

4. L’appello dei contribuenti è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Veneto con la sentenza in epigrafe, contro la quale solo l’Alfonsi in proprio propone ricorso per cassazione fondato su otto motivi e deposita memoria.

5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2462 c.c., 73 del d.P.R. n. 917/1986, 3 del d.lgs. n. 446/1997, 17 del d.P.R. n. 633/1972 e 36 del d.P.R. n. 600/1973, perché delle obbligazioni tributarie sorte in capo alla società a responsabilità limitata risponde solamente la società medesima con il proprio patrimonio; in questo caso, in cui l’avviso impugnato era stato spiccato anche nei confronti della persona fisica Luca Alfonsi, quale “autore delle violazioni”, ritenuto coobbligato sia per i debiti tributari sia per le sanzioni relativi alla società, «nella misura e nelle forme previste dalla normativa civilistica e tributaria», senza alcuna specifica indicazione delle norme di riferimento, la CTR aveva errato nell’affermare la responsabilità dell’Alfonsi quale «coobbligato della società per il motivo che tutte le violazioni in contestazione non possono che essere state poste in essere dal legale rappresentante ed amministratore della società nell’esercizio del proprio incarico».

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., che i giudici avevano omesso di rilevare che non esiste una norma che stabilisce una coobbligazione tra società a responsabilità limitata e il suo legale rappresentante/amministratore per le obbligazioni tributarie della prima. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza poiché corredata di motivazione apparente con riguardo alla responsabilità personale dell’Alfonsi per i debiti fiscali della società.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7 del d.l. n. 269/2003 e 2, comma 2 del d.lgs. n. 472/1997, per inapplicabilità delle sanzioni in capo al sig. Alfonsi, stante la loro imputabilità in via esclusiva alla Luca 1959 srl. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

5) c.p.c., che i giudici avevano « omesso di rilevare che c’è una disposizione di legge, l’articolo 7 del d.l. n. 269/2003, che pone esclusivamente a carico della società le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di questa e che mai l’agenzia delle entrate di Belluno ha argomentato e provato che il sig. Alfonsi ha agito nel proprio esclusivo interesse, beneficiando dello “schermo” societario, unico presupposto la cui verificazione comporta la sanzionabilità diretta della persona fisica ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.gs. n. 472/1997».

Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. nullità della sentenza poiché corredata di motivazione apparente anche con riferimento all’imputabilità all’Alfonsi delle sanzioni riguardanti violazioni riferibili alla società. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. perché la CTR non si era pronunciata sulla dedotta illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto privo di motivazione.

Con l’ottavo motivo si deduce in via subordinata rispetto al precedente, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 della Costituzione, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118, co mma 1, delle disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992 per assoluta carenza d i motivazione della sentenza sulla questione di cui alla superiore censura.

2. Deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c., nei conf ronti del la Luca 1959 srl in liquidazione a cui il ricorso per cassazione non è stato notificato sebbene fosse parte del giudizio; invero, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'art. 331 c.p.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio (Cass. n. 4597 del 2018).

P.Q.M.

dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Luca 1959 srl in liquidazione entro