Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1797/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses VAT appeal after taxpayer settles debt via rollover scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1797/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the VAT dispute extinguished following the taxpayer's voluntary payment and adherence to the debt rollover scheme. The taxpayer had previously challenged the tax authority's qualification of a transaction as a sale of assets rather than a business transfer, arguing for different VAT treatment. The court ruled that the procedural outcome was moot because the taxpayer had fully satisfied the debt and opted for the simplified resolution mechanism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 193/2016; When a taxpayer voluntarily pays the disputed tax amount and adheres to the debt rollover scheme, the judicial proceedings are extinguished and the court declares the case settled.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT assessment debt rollover scheme tax dispute settlement business asset transfer taxpayer voluntary payment judicial extinction Cassazione Sezione Tributaria contributo alla produzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 193/2016
“Rottamazione delle cartelle” ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni con legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10198 del 2018
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio(Cass. n. 10198 del 2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA Presidente GIOVANNI LA ROCCA Relatore TANIA HMELJAK Consigliere GIACOMO MARIA NONNO Consigliere MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Consigliere Oggetto: *IVA ACCERTAMENTO Ud.09/10/2024 CC sul ricorso iscritto al n. 978/2017 R.G. proposto da : SOCIETA' INVESTIMENTI NAVALI TORINO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 268/A, presso lo studio dell’avvocato CIONI VALERIO (CNIVLR75A23E625P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MURCIANO LUIGI PIERGIUSEPPE (MRCLPR76H27D862H), GIOVANNINI ALESSANDRO (GVNLSN62R25E625K); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 1572/2016 depositata il 20/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE La Società Investimenti Navali Torino srl ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe della CTR della Toscana che aveva respinto l'appello della società e quello del Fallimento Cantieri di Pisa srl in liquidazione, confermando la decisione della CTP di Pisa che aveva rigettato i ricorsi delle due contribuenti contro l'atto n. T8PCO0300895 relativo al contratto di acquisto di «mezzi produzione e rapporti commerciali», da qualificarsi quale cessione di beni strumentali e non d’azienda, che aveva contestato la mancata emissione dell’autofattura da parte della cessionaria Società.

La CTR ha condiviso la qualificazione del contratto come cessione di beni strumentali e non di azienda, poiché i beni ceduti erano inidonei a costituire un complesso organizzato, cosicché l’operazione era soggetta ad IVA con imposta di registro in misura fissa. Il ricorso si fonda su un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE In data 27.9.2024 la ricorrente ha depositato telematicamente memoria chiedendo l’estinzione per cessazione della materia del contendere avendo aderito alla c.d. “Rottamazione delle cartelle” ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni con legge n. 225/2016, con riferimento alle somme medio tempore iscritte a ruolo ai fini della c.d. riscossione frazionata in pendenza di giudizio e relative a detto atto di contestazione n. T8PCO0300895, provvedendo all’integrale pagamento di quanto dovuto.

Atteso che la parte ha depositato comunicazione da parte del Concessionario delle somme dovute e relative ricevute di pagamento, sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio sulla scorta della predetta adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio(Cass. n. 10198 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l’est